F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 04 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 27 Giugno 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SICA FRANCESCO SEGUITO GARA SERRE ALBURNI/SANT’ANTONIO ABATE DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 04 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 27 Giugno 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SICA FRANCESCO SEGUITO GARA SERRE ALBURNI/SANT’ANTONIO ABATE DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Francesco Sica a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara Serre Alburni/Sant’Antonio Abate del 18.3.2012, valevole per il Campionato della Lega Nazionale Dilettanti di Serie D Girone I. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo, consistito nell’aver violentemente protestato nei confronti del direttore di gara, urtandolo contro il petto e rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive. Gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, non possono essere in alcun modo accolti, non essendo sufficiente in alcun modo una tiepida giustificazione atta a far ritenere che il giocatore fosse stato lungi dall’aver dato luogo a comportamenti aggressivi adducendo la presunta pacifica, definita “tranquilla” ed “educata”, accettazione della sanzione attuata con l’allontanamento dal campo; la verità è che nessuna sanzione sarebbe stata comminata se il suo comportamento fosse stato sportivamente corretto. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ A.S.D. Serre Alburni di Serre (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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