• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 27 Giugno 2012
3) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, 12, COMMI 1 E 7, E 15, COMMA 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 08 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 27 Giugno 2012
3) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, 12, COMMI 1 E 7, E 15, COMMA 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)
A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico di Gaetano Fedele, Agente di calciatori, iscritto nell’elenco della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 1, 12 commi1 e 7, 15 commi1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori,in vigore a far tempo dall’1 febbraio 2007,per avere operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi,in quanto agente del calciatore Alfonso De Lucia, nell’ambito della stipula del contratto con la società Parma F.C., nonché al contempo avendo operato nell’interesse della stessa società, con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto al Fedele la sanzione della ammenda di € 15.000,00 e della sospensione della licenza per mesi 1. La C.D.N. pur riconoscendo improprio il richiamo dell’atto di deferimento al Regolamento Agenti del 2007, poiché i fatti si erano verificati, vigente il Regolamento del 2001, ne ha escluso la rilevanza, argomentando che lo stesso fatto contestato trovava una analoga definizione disciplinare, anche nel regolamento previgente. Nel merito, ha ritenuto fondata l’incolpazione, previo rigetto della eccezione di prescrizione, in quanto la norma richiamata dal Fedele, l’art.18 comma 4 C.G.S., vigente all’epoca, regolava le infrazioni disciplinari connesse a irregolari pattuizioni economiche mentre la fattispecie era disciplinata dal primo comma, trattandosi di illecito legato alla violazione della normativa degli agenti. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Fedele denunciando in via preliminare l’errore della statuizione del primo Giudice, che ha ritenuto di potere applicare alla fattispecie il regolamento previgente del 2001, in palese violazione del principio di legalità, sancito dalle norme costituzionali e statuali, in virtù delle quali nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto. Il ricorso del Fedele è fondato sul punto della contestata violazione di avere operato in una situazione di conflitto di interesse quale agente del calciatore De Luca e nel contempo nell’interesse della società Parma F.C.. Osserva la Corte Federale che la fattispecie normativa del conflitto di interessi è stata introdotta per la prima volta con il Regolamento Agenti del 2007, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, che ha regolamentato l’attività dell’agente in maniera innovativa rispetto alla normativa previgente, enunciando in maniera tassativa, con la disposizione contenuta all’art. 15, il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società. Ciò posto, anche se può convenirsi con il primo Giudice, che nel rispetto del principio di stretta legalità, nulla impedisce al Giudice di dare al fatto un definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di incolpazione, nel caso in questione sta di fatto che l’operato contestato al Fedele con l’atto di deferimento, non può essere sussunto nella normativa del 2001, come ipotesi di violazione disciplinare. Infatti quel regolamento nel disciplinare le MODALITA’ DELL’ INCARICO prevedeva ”che un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società, solo dopo aver ricevuto incarico scritto”. La disposizione quindi regolava le modalità del conferimento dell’incarico, ma non disciplinava la ipotesi del conflitto di interessi, che è stata, in quanto tale, introdotta in maniera innovativa solo con il regolamento del 2007. Deve escludersi pertanto la punibilità del fatto contestato con l’atto di deferimento,in quanto non previsto dalla normativa in vigore come illecito disciplinare. Non risulta fondata invece l’eccezione di prescrizione reiterata in questa sede, con riferimento alla irregolare accettazione del mandato nell’interesse della società Parma, in quanto la norma invocata dal ricorrente, disciplina le infrazioni disciplinari connesse a irregolari pattuizioni economiche, mentre nella fattispecie trova applicazione l’art. 18 comma 1 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti che regola le infrazioni di carattere disciplinare, come il caso appunto della irregolare accettazione del mandato. In definitiva quindi,in parziale accoglimento del ricorso la sanzione va ridotta alla sola ammenda di € 15.000,00. La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Gaetano Fedele, annulla la sanzione della sospensione della licenza confermando l’ammenda di €1 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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