LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Davide GIURIOLA/RAVENNA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Davide GIURIOLA/RAVENNA CALCIO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/03/2012 il sig Davide GIURIOLA , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società RAVENNA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico.. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società RAVENNA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig Davide GIURIOLA della somma di €.25.822,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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