LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro CASCINI/A.S.D.CYNTHIA 1920

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro CASCINI/A.S.D.CYNTHIA 1920 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/03/2012 il sig.Pietro CASCINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CYNTHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00 richiedeva la condanna al pagamento della somma di €.1.700,00 maturate da agosto 2011 a dicembre 2011, in quanto poi trasferito ad altra Società La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CYNTHIA 1920 al pagamento in favore del sig.Pietro CASCINI, della somma di €.1.7000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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