LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CORTI/A.C.CANTU’G.S.SAN PAOLO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CORTI/A.C.CANTU’G.S.SAN PAOLO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/03/2012 il sig.Andrea CORTI, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.CANTU’ G.S.SAN PAOLO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.3.000,00.
La Società non presentava alcuna memoria difensiva.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.CANTU’
G.S.SAN PAOLO al pagamento in favore del sig.Andrea CORTI della somma di €.3.000,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.