LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò PIOMBINO/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò PIOMBINO/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE In data 14/03//2012 tramite Racc.A.R. il sig.Nicolò PIOMBINO, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2010/11 prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00. Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00. Si rileva preliminarmente, che in data 23/05/2012 il legale rappresentante del calciatore,faceva pervenire alla Scrivente Commissione, una comunicazione con cui lo stesso ricorrente dichiarava che era intervenuta una conciliazione tra le parti della vertenza in oggetto, avendo percepito tutte le somme dovute. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata
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