LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Nikki Elisabeth MATARAZZO/A.S.D.VILLACIDRO VILLGOMME

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Nikki Elisabeth MATARAZZO/A.S.D.VILLACIDRO VILLGOMME Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/02/2012 la Sig.na Nikki Elisabeth MATARAZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.VILLACIDRO VILLGOMME un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00 (fino a Marzo 2012, poi ha cessato attività con la Società richiedeva la condanna della rimanente somma maturata di €.1.050,00 non percepita. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.VILLACIDRO VILLGOMME ,al pagamento in favore della sig.na Nikki Elisabeth MATARAZZO, della somma di €.1.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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