LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo AFFATIGATO/RAVENNA CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo AFFATIGATO/RAVENNA CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/03/2012 il sig Angelo AFFATIGATO , si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società RAVENNA CALCIO S.r.l. un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012.
Precisando di aver percepito rate per €.2.582,20 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.23.239,80
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
RAVENNA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig Angelo AFFATIGATO della somma di
€.23.239,80.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.