F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) – indennità di formazione – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 7 aprile 2011, nella seguente composizione: Geoff Thompson (Inghilterra), Presidente ad interim (non ha preso parte alle deliberazioni), Michele Colucci (Italia), membro Jon Newman (USA), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Todd Durbin (USA), membro del reclamo presentato dal club, A, come querelanti nei confronti del club, M, come convenuto quanto riguarda l’indennità di formazione in connessione con le F giocatore I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) - indennità di formazione - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 7 aprile 2011, nella seguente composizione: Geoff Thompson (Inghilterra), Presidente ad interim (non ha preso parte alle deliberazioni), Michele Colucci (Italia), membro Jon Newman (USA), membro Mario Gallavotti (Italia), membro Todd Durbin (USA), membro del reclamo presentato dal club, A, come querelanti nei confronti del club, M, come convenuto quanto riguarda l'indennità di formazione in connessione con le F giocatore I. Fatti della controversia 1. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla Federazione I (FI) il giocatore, F (in prosieguo: il giocatore), nato il 22 agosto 1993, è stato registrato con il club, A (in prosieguo: il Richiedente), a partire dal 25 luglio 2003 fino al 1 Luglio 2007 come dilettante e con il club, C, come dal 10 settembre 2007 fino al 1 ottobre 2009, parimenti come un dilettante. Inoltre, il passaporto giocatore indicato che il giocatore è stato registrato nel paese E il 2 ottobre 2009. 2. La stagione calcistica in paese che inizia il 1 ° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. 3. La Federazione mi ha confermato che l'attore apparteneva alla società della categoria IV durante il periodo è stato registrato il giocatore con esso. 4. La Football Association E (FAE) ha confermato che il giocatore è stato registrato come uno studioso con il suo club affiliato, M (in prosieguo: il Resistente), il 29 settembre 2009 e che il giocatore tiene lo status professionale. 5. La Football Association E ha anche confermato che il Resistente apparteneva alla categoria del club ho al momento è stato registrato il giocatore con esso. 6. Inoltre, la Federazione mi ha presentato il relativo Certificato di trasferimento internazionale (ITC) del lettore, datato 2 ottobre 2009, così come la richiesta di ITC pertinente Football Association E, datato 27 agosto 2009. 7. Il 14 ottobre 2009, l'attore ha presentato una domanda di fronte a FIFA chiedere il risarcimento di formazione da parte del Resistente, sostenendo che il giocatore è stato registrato con il Resistente per la prima volta da professionista. In particolare, l'attore ha sostenuto l'importo di 100.000 euro più 5% di interesse. 8. In questo contesto, l'attore ha affermato che i 2009 Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (in prosieguo: i regolamenti del 2009) sono applicabili al caso in esame, in quanto i regolamenti del 2009 è entrato in vigore il 1 ° ottobre 2009 e il giocatore è stato registrato con la Resistente in data 2 ottobre 2009. 9. Nella sua risposta, il convenuto ha riconosciuto che l'indennità di formazione è dovuta, tuttavia, ha affermato che solo 20.000 euro è dovuto in quanto, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 2009, del 2008 Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (in prosieguo: 2008 Regolamento) sono applicabili al caso in questione. 10. Il Resistente ha affermato che la questione in esame dovrebbe essere valutata secondo i regolamenti che erano in vigore alla data in cui il Resistente e il giocatore sottoscritto l'accordo di borsa di studio. Di conseguenza, il convenuto ha sottolineato che è entrato in un contratto di borsa di studio con il giocatore prima che i regolamenti 2009 è entrato in vigore, in particolare il 22 agosto 2009 e, quindi, i regolamenti 2008 sono applicabili a conoscere del merito della questione in esame. 11. Inoltre, il Resistente ha indicato che Football Association ha chiesto alla ITC E prima del 1 ° ottobre 2009, ma la Federazione mi ha ritardato l'uscita del ITC senza validi motivi, che, di conseguenza, ritardato di registrazione del giocatore con la Resistente. A parere del Resistente, questa circostanza non ha potuto beneficiare del Richiedente. 12. In conclusione, l'interpellato ha dichiarato che il caso in esame deve essere valutato in base ai regolamenti e 2008 l'importo da pagare come indennità di formazione deve essere calcolato in conformità con le norme 2008. 13. Dopo essere stato invitato dalla FIFA a presentare le sue osservazioni relative all'art. 6 par. 3 del 4 Allegato del Regolamento, l'attore ha dichiarato che non ha mai offerto al calciatore un contratto dal momento che l'attore sempre partecipato ai campionati dilettanti. L'attore noto anche l'ultima frase del suddetto articolo il quale stabilisce che "tale disposizione non pregiudica il diritto alla indennità di formazione del club precedente del giocatore (s)". 14. Inoltre, e in risposta alle dichiarazioni del convenuto, l'attore ha affermato che le controversie indennità di formazione dovrebbero essere valutate secondo i regolamenti in vigore al momento dei fatti contestati si alzò in materia essendo presente la registrazione del giocatore con la Football Association E il 2 ottobre 2009. L'attore ha sostenuto che la suddetta è supportata dall'art. 20 in combinato disposto con l'art. 3 par. 2 di cui all'allegato 4 di entrambi i 2008 e 2009 regolamenti che, tra l'altro, indicare il seguente: "(...) l'obbligo di pagare un'indennità di formazione sorge se il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto del giocatore (...)" e "(...) il termine per il pagamento delle indennità di formazione è di 30 giorni dalla registrazione del professionista con la nuova associazione (...)". 15. Nella sua duplicazione, il Resistente ha modificato la sua risposta iniziale e ora respinto la domanda della ricorrente per l'indennità di formazione nella sua interezza. 16. In primo luogo, il Resistente ha chiesto al ricorrente di dimostrare che in realtà è un club puramente amatoriale e quindi in condizione di offrire ai suoi giocatori contratti professionali. A questo proposito, il Resistente riferimento ad una decisione presa dalla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS) in CAS 2006/X/XXXX V v / C e ha sostenuto che gli unici criteri pertinenti per determinare se un giocatore è un professionale è la remunerazione che riceve. 17. In secondo luogo, il Resistente ha sottolineato che l'attore erroneamente invocato il giocatore di passaporto rilasciato dalla Federazione I, che stabiliva che il giocatore è stato registrato con la Football Association E il 2 ottobre 2009. Il Resistente ha sostenuto che il giocatore è stato registrato con già il 29 settembre 2009. A questo proposito, il convenuto ha presentato un estratto dal sistema di registrazione Football Associations E e una e-mail dalla Premier League a fornire la data di registrazione del giocatore era infatti 29 settembre 2009. 18. Inoltre, l'interpellato ha dichiarato che l'indennità di formazione è infatti normalmente dovuta quando un giocatore viene registrato per la prima volta come un professionista, però, in quei casi in cui le misure transitorie applicabili, la data rilevante per stabilire quale versione del regolamento è applicabile è sia la data del contratto al centro della controversia è stato firmato o quando i fatti contestati si alzò. Il Resistente poi ribadito che, in casu, non ci sono fatti contestati e, quindi, la data rilevante considerare è senza dubbio la data in cui è stato firmato il contratto al centro della controversia, che, secondo il Resistente, erano state confermate CAS in 2007/X/XXXX-XXXX R v S: "Il contenzioso in questione comporti contratti stipulati anteriormente al 1o luglio 2005 e il pagamento di indennità di formazione per un periodo che va dal 1995 al 2004. In vista della disposizione sopra citata [art. 26] e del FIFA Lettera Circolare N. 995 del 23 settembre 2005, i regolamenti precedenti per lo Status ed il Trasferimento dei Player (edizione 2001) (il "Regolamento FIFA") regolano la decisione della presente controversia ". 19. Infine, il Resistente di cui al punto 6 dell'articolo 26 del Commentario sul regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori e ha sottolineato che, per garantire l'uniformità, uguaglianza e di certezza, i regolamenti 2008 si dovrebbe applicare alla questione in esame, la Resistente ha firmato un contratto con il giocatore nel mese di agosto 2009 nella conoscenza di ciò che la sua massima responsabilità l'indennità di formazione sono destinati a club di formazione del giocatore. Pertanto, sarebbe ingiusto e contro lo spirito del regolamento, se una versione rivista del Regolamento si applicassero che ha avuto l'effetto di un aumento significativo del Resistente responsabilità indennità di formazione. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Dispute (di seguito anche denominata Sezione) ha analizzato se essa era competente ad occuparsi del caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 14 ottobre 2009. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Dispute, edizione 2008 (di seguito: Regole procedurali) sono applicabili alla materia in esame (cfr. art 21 comma 2 e 3 delle norme procedurali..) . 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 e art. 22 lit. (D) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010) la Camera di Risoluzione delle Controversie è competente a decidere sul contenzioso in esame, con una dimensione internazionale concernente l'indennità di formazione richiesto dalla Resistente dal Richiedente per la formazione e l'educazione dei il giocatore. 3. Poi, la Camera ha continuato ad analizzare quali norme dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione, essendo questa una questione fondamentale nel caso in esame. In tal modo, la sezione iniziato riconoscendo i fatti sopra del caso, nonché la documentazione su file. 4. A questo proposito, la Camera ha preso atto che, da un lato, l'attore ha sostenuto che il giocatore è stato registrato con il Resistente il 2 ottobre 2009 e che pertanto le 2009 regolamenti devono essere applicabile al caso in questione, poiché i regolamenti 2009 entrato in vigore il 1 ° ottobre 2009. Inoltre, ha preso atto che il ricorrente ha sostenuto che la ITC pertinente è stata inviata dalla Federazione che a Football Association e il 2 ottobre 2009. D'altra parte, la Camera notato anche che il Resistente ha sostenuto che le 2008 regolamenti dovrebbero essere applicabili, in quanto il giocatore aveva firmato un accordo con la borsa di studio del Resistente il 22 agosto 2009 ed è stato registrato come professionista da Football Association e il 29 settembre 2009. 5. Nell'analizzare l'edizione dei regolamenti dovrebbero essere applicabili per quanto riguarda la sostanza, la prima Camera ha riconosciuto che ai sensi dell'art. 29 par. 2 della edizione 2009 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (in prosieguo: regolamento 2009), nel 2009 il regolamento è entrato in vigore il 1 ° ottobre 2009. 6. In continuazione, la sezione di cui all'art. 26 par. 1 del Regolamento 2009 che stabilisce che "ogni caso che è stato portato alla FIFA prima che queste norme entreranno in vigore devono essere valutate secondo le norme precedenti" Allo stesso modo, la sezione di cui all'art. 26 par. 2 del regolamento 2009, che stabilisce che "come regola generale, tutti gli altri casi deve essere valutato in base a queste norme con l'eccezione delle seguenti: a) Le controversie in materia di risarcimento formazione; b) le controversie relative al contributo di solidarietà, c) del lavoro controversie relative ai contratti conclusi anteriormente al 1o settembre 2001. I casi non soggetti a questa regola generale sono valutate secondo le norme che erano in vigore quando il contratto al centro della controversia è stato firmato, o quando i fatti contestati sono sorte ". 7. La Camera ha sottolineato che, in tal modo, casi riguardanti l'indennità di formazione che sono stati sottoposti alla FIFA a partire dal 1 ottobre 2009, come quello attuale, sono valutate in base ai regolamenti che erano in vigore quando il contratto al centro della controversia è stato firmato, o quando i fatti contestati si alzò. 8. In questo contesto, la sezione ricordato che, ai sensi dell'art. 2 par. 1 di cui all'allegato 4 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizioni 2008, 2009, 2010), l'indennità di formazione è dovuto quando il lettore viene registrato per la prima volta come un professionista, o se un professionista è trasferito tra i club di due varie associazioni (sia durante che al termine del suo contratto) prima della fine della stagione del suo 23 ° compleanno. Pertanto, nella presente materia, la controversia deve essere valutato secondo le norme che erano in vigore quando il giocatore è stato registrato come un professionista per la prima volta. 9. In considerazione di quanto precede, la Camera ha avuto modo di analizzare data in cui il giocatore è stato registrato per la prima volta come un professionista e ha notato che sembrava esserci una discrepanza tra le date di registrazione del giocatore, come anticipato dalla Football Association ed E come portato avanti dalla Federazione che, cioè, il giocatore di passaporto rilasciato dalla Federazione ho indicato che il giocatore è stato registrato con il Resistente il 2 ottobre 2009, mentre la Football Association E indicato di aver registrato il giocatore con la Resistente il 29 settembre 2009. 10. Rivolgendo la propria attenzione agli elementi di prova su file, la Camera ha osservato che, in data 27 agosto 2009, Football Association E aveva chiesto ITC del giocatore dal I Federazione e ha rilevato anche che, il 7 settembre 2009, la Football Association E aveva inviato un secondo richiedere l'ITC ha detto. Allo stesso modo, la Camera ha osservato che, il 29 settembre 2009, Football Association E aveva registrato il giocatore a titolo provvisorio. 11. In questo contesto, la sezione di cui all'art. 3 della Allegato 3 sia della edizione 2008 e 2009 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori e ha sottolineato che detto articolo prevede, tra l'altro, che l'associazione ex membro, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di ITC, rilasciare il CTI alla nuova associazione così come quella nel caso in cui la nuova associazione non riceve una risposta alla richiesta ITC entro 30 giorni, deve immediatamente registrare il giocatore con il nuovo club a titolo provvisorio. 12. La Camera ha osservato che la richiesta della Football Association ITC E rimasta senza risposta da parte della Federazione I, vale a dire la Federazione non ho rilasciare il CTI del giocatore di Football Association e entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di CTI dalla Football Association E non ha avuto Football Association E ricevuto alcuna risposta da parte della Federazione che alla richiesta di ITC entro 30 giorni. In questo senso, la Camera era ansioso di sottolineare che in vista di tale richiesta rimanendo senza risposta; Football Association E aveva seguito la procedura corretta e giustamente registrato il giocatore a titolo provvisorio il 29 settembre 2009. Il fatto che la Federazione mi ha rilasciato la ITC reale il 2 ottobre 2009 solo, si, in quanto tale, non influiscono sulla data della registrazione del giocatore nel paese E. Di conseguenza, l'obbligo di pagare l'indennità di formazione nata nel momento stesso in cui il giocatore è stato registrato come professionale Football Association E e, a parere della Camera, è evidente che, così, nel caso di specie, la data da considerare come data di riferimento per stabilire quali norme sono applicabili nel merito della presente controversia, è la data in cui il giocatore è stato registrato provvisoriamente dalla Federcalcio E, cioè il 29 settembre 2009. 13. In considerazione di tutto quanto precede, la Camera ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010), la versione 2008 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (di seguito: Regolamento) è applicabile alla questione in mano a conoscere del merito. 14. La competenza della Camera e dei regolamenti applicabili che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. 15. 16. 17. 18. 1 par. Allegato 1 di 4 in combinazione con l'art. 2 di cui all'allegato 4 del Regolamento, l'indennità di formazione è dovuta, come regola generale, per la formazione sostenute età compresa tra i 12 e 21 quando un giocatore viene registrato per la prima volta da professionista prima della fine della stagione del 23 del giocatore compleanno. 19. Inoltre, la sezione di cui, in particolare, all'arte. 6 di cui all'allegato 4 del Regolamento, che contiene disposizioni particolari per i giocatori che si spostano da una Associazione ad altra associazione all'interno del territorio dell'Unione europea (UE) / Spazio economico europeo (SEE). 20. In considerazione di quanto sopra, la sezione ha dichiarato di verificare se l'arte. 6 par. 3 dell'allegato 4 del Regolamento si applica nel caso di specie, come lex specialis, e, in caso affermativo, per determinare se il richiedente aveva rispettato la disposizione in questione al fine di avere diritto alla indennità di formazione. 21. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'arte. 6 par. 3 dell'allegato 4 del Regolamento è interessato, la Camera ha affermato che, in quanto il giocatore si trasferì da I a E cioè spostato da una Associazione ad un'altra Associazione all'interno del territorio dell'UE, tale articolo è applicabile. Pertanto, la Camera ha concluso che la citata disposizione si applica nel caso in mano come lex specialis. 22. Tuttavia, a questo proposito, la Camera ha sottolineato che, in casu, un eventuale obbligo di offrire al calciatore un contratto ai sensi dell'art. 6 par. 3 di cui all'allegato 4 del Regolamento sarebbe menzogna in linea di principio con la società di provenienza del giocatore e non alla parte interessata. Di cui all'art. 6 par. 3 di cui all'allegato 4 del Regolamento, tale disposizione non pregiudica il diritto alla indennità di formazione del club precedente del giocatore (s). 23. Il conto delle considerazioni che precedono, la Camera ha deciso che il Resistente è tenuto a pagare un'indennità di formazione all'attore ai sensi dell'art. 20 e Allegato 4 del Regolamento. 24. Rivolgendo la propria attenzione al calcolo delle indennità di formazione, la sezione di cui al n FIFA circolare. 1185 del 22 aprile 2009, in cui fornisce i dettagli per il calcolo delle indennità di formazione, nonché dell'art. 5 par. 1, par. 2 di cui all'allegato 4 del Regolamento, che prevedono che, come regola generale, per calcolare l'indennità di formazione a causa di eclub X del giocatore, è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla nuova società se avesse allenato il giocatore stessa. Inoltre, la sezione di cui all'art. 5 par. 3 di cui all'allegato 4 del Regolamento che stabilisce che: "Per garantire che l'indennità di formazione per i giocatori molto giovani non è impostato a livelli irragionevolmente elevati, i costi di formazione per i giocatori per le stagioni tra i loro compleanni 12 e 15 (cioè quattro stagioni), è sulla base dei costi di formazione e istruzione di categoria 4 club ". 25. In questo contesto, poiché il giocatore è stato registrato con l'attore durante le stagioni del suo 12 ° compleanno e il 13, i costi di formazione si basa sui costi di formazione e istruzione di categoria 4 club, vale a dire 10.000 euro all'anno. 26. In continuazione, la Camera ha tenuto conto che il giocatore è stato registrato con l'attore, come dal 25 luglio 2003 fino al 1 ° luglio 2007, e ribadisce che l'indennità di formazione è dovuta per la formazione sostenute età compresa tra i 12 e 21 (cfr. art. 1 par 1. di cui all'allegato 4 del Regolamento). 27. Di conseguenza, tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, la Camera ha deciso che il convenuto è tenuto a pagare un'indennità di formazione per l'attore per un importo di 20.000 euro. 28. Inoltre, prendendo in considerazione la domanda del Richiedente così come art. 3 par. 2 di cui all'allegato 4 del Regolamento, la Camera ha deciso che il Resistente deve pagare gli interessi al 5% pa oltre l'importo dovuto a titolo di risarcimento di formazione a partire dal 31 ° giorno della registrazione del giocatore con la controparte, cioè dal 29 ottobre 2009, fino alla data dell'effettivo pagamento. 29. La Camera ha concluso le sue deliberazioni a conoscere del merito della causa, rifiutando ogni ulteriore pretesa del ricorrente. 30. Infine, la sezione di cui all'art. 18 par. 1 delle norme procedurali, secondo cui, nel procedimento dinanzi alla DRC in materia di indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà, i costi per un importo massimo di CHF 25'000 sono riscossi. Si stabilisce inoltre che i costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento e che, in conformità con l'allegato A delle norme procedurali, le spese del procedimento devono essere applicate sulla base del valore della controversia. 31. Nel rispetto di quanto sopra, la Camera ha ritenuto che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è pari a 100.000 legata alla domanda del ricorrente. Di conseguenza, la Camera ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a 15'000 franchi (cfr. tabella in allegato A). 32. Di conseguenza, e tenendo conto che la pretesa del ricorrente è stata parzialmente accettata come pure che il Resistente abbia respinto la richiesta del ricorrente nella sua interezza, la Camera ha concluso che sia l'attore e il convenuto devono sostenere una parte di le spese del procedimento in corso davanti a FIFA. 33. Considerato quanto sopra, la Camera determinato i costi del procedimento in corso per l'importo di CHF 12.000, CHF 4.000 dei quali a carico del richiedente e di CHF 8.000, di cui sono a carico del convenuto. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, A, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, M, deve pagare all'attore, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione, l'importo di 20.000 euro maggiorato del 5% di interesse annuo dovuto e dal 29 ottobre 2009 fino alla data effettiva del pagamento. 3. Nel caso in cui la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine previsto, la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 4. Qualsiasi reclamo presentato dal ricorrente è respinta. 5. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 12.000 sono da pagare come segue: 5,1 CHF 8000 dal Resistente entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione alla FIFA al seguente conto bancario con riferimento al caso no. xxx XX-XXXXX: UBS Zurigo 366.677.01U Numero di conto (lo Status dei Calciatori FIFA) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 5,2 CHF 4000 dalla parte attrice, CHF 2.000 delle quali sono già stati pagati dal richiedente, a FIFA come anticipo dei costi. 6 Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2010-2011) - training compensation – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 7 April 2011, in the following composition: Geoff Thompson (England), Chairman ad interim (did not take part in the deliberations) Michele Colucci (Italy), member Jon Newman (USA), member Mario Gallavotti (Italy), member Todd Durbin (USA), member on the claim presented by the club, A, as Claimant against the club, M, as Respondent regarding training compensation in connection with the player F I. Facts of the case 1. According to the player passport issued by the Federation I (FI) the player, F (hereinafter: the player), born on 22 August 1993, was registered with the club, A (hereinafter: the Claimant), as from 25 July 2003 until 1 July 2007 as an amateur and with the club, C, as from 10 September 2007 until 1 October 2009, equally as an amateur. Furthermore, the said player passport indicated that the player was registered in the country E on 2 October 2009. 2. The football season in country I starts on 1 July and ends on 30 June of the following year. 3. The Federation I confirmed that the Claimant belonged to club category IV during the time the player was registered with it. 4. The Football Association E (FAE) confirmed that the player was registered as a scholar with its affiliated club, M (hereinafter: the Respondent), on 29 September 2009 and that the player held the professional status. 5. The Football Association E also confirmed that the Respondent belonged to club category I at the time the player was registered with it. 6. In addition, the Federation I submitted the relevant International Transfer Certificate (ITC) of the player, dated 2 October 2009, as well as the pertinent ITC request of Football Association E, dated 27 August 2009. 7. On 14 October 2009, the Claimant lodged a claim in front of FIFA claiming training compensation from the Respondent, arguing that the player was registered with the Respondent for the first time as a professional. In particular, the Claimant claimed the amount of EUR 100,000 plus 5% interest. 8. In this context, the Claimant asserted that the 2009 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: the 2009 Regulations) are applicable to the case at hand, since the 2009 Regulations came into force on 1 October 2009 and the player was registered with the Respondent on 2 October 2009. 9. In its response, the Respondent recognized that training compensation was due, however, it argued that merely EUR 20,000 is due since, in accordance with art. 26 of the 2009 Regulations, the 2008 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: 2008 Regulations) are applicable to the case at hand. 10. The Respondent asserted that the present matter should be assessed according to the Regulations that were in force at the date on which the Respondent and the player entered into the scholarship agreement. Therefore, the Respondent emphasized that it entered into a scholarship agreement with the player before the 2009 Regulations came into force, notably on 22 August 2009 and, hence, the 2008 Regulations are applicable as to the substance of the present matter. 11. Furthermore, the Respondent indicated that Football Association E requested the ITC before 1 October 2009, but the Federation I delayed the release of the ITC without any valid reasons, which, consequently, delayed the player’s registration with the Respondent. In the Respondent’s opinion, this circumstance could not benefit the Claimant. 12. In conclusion, the Respondent stated that the present case must be assessed according to the 2008 Regulations and the amount payable as training compensation should be calculated in accordance with the 2008 Regulations. 13. After having been invited by FIFA to submit its comments pertaining to art. 6 par. 3 of the Annexe 4 of the Regulations, the Claimant stated that it never offered the player a contract since the Claimant always participated in amateur championships. The Claimant also referred to the last sentence of the aforementioned article which stipulates that “this provision is without prejudice to the right to training compensation of the player’s previous club(s)”. 14. Furthermore and in reply to the statements of the Respondent, the Claimant asserted that training compensation disputes should be assessed according to the Regulations in force when the disputed facts arose, in the present matter being the registration of the player with Football Association E on 2 October 2009. The Claimant argued that the aforesaid is supported by art. 20 in conjunction with art. 3 par. 2 of Annexe 4 of both the 2008 and 2009 Regulations which, inter alia, state the following: “(…) the obligation to pay training compensation arises whether the transfer take place during or at the end of the player’s contract (…)” and “(…) the deadline for payment of training compensation is 30 days following the registration of the professional with the new association (...)”. 15. In its duplica, the Respondent amended its initial response and now rejected the Claimant’s claim for training compensation in its entirety. 16. Firstly, the Respondent requested the Claimant to prove that it is in fact a purely amateur club and therefore in no position to offer its players professional contracts. In this regard, the Respondent referred to a decision passed by the Court of Arbitration for Sport (CAS) in CAS 2006/X/XXXX V v/ C and argued that the only relevant criteria in order to determine whether or not a player is a professional is the remuneration he receives. 17. Secondly, the Respondent stressed that the Claimant erroneously relied on the player passport issued by the Federation I, which stipulated that the player was registered with Football Association E on 2 October 2009. The Respondent argued that the player was registered with it already on 29 September 2009. In this respect, the Respondent submitted an extract from Football Associations E’s registration system and an e-mail from the Premier League to adduce that the registration date of the player was indeed 29 September 2009. 18. Furthermore, the Respondent stated that training compensation is indeed ordinarily due when a player is registered for the first time as a professional, however, in those cases in which the transitional measures apply, the relevant date for determining which version of the Regulations is applicable is either the date the contract at the centre of the dispute was signed or when the disputed facts arose. The Respondent then reiterated that, in casu, there are no disputed facts and, thus, the relevant date to consider is unquestionably the date on which the contract at the centre of the dispute was signed, which, according to the Respondent, had been confirmed in CAS 2007/X/XXXX-XXXX R v. S: “The dispute at stake involves contracts signed before 1 July 2005 and the payment of training compensation for a period running from 1995 through 2004. In the view of the above quoted provision [art. 26] and of the FIFA Circular Letter No 995 dated 23 September 2005, the previous Regulations for the Status and Transfer of Player (edition 2001) (the “FIFA Regulations”) shall govern the decision of this dispute”. 19. Finally, the Respondent referred to point 6 of article 26 of The Commentary on The Regulations on the Status and Transfer of Players and emphasized that, to ensure uniformity, equality and certainty, the 2008 Regulations should apply to the matter at hand; the Respondent signed a contract with the player in August 2009 in the knowledge of what its maximum training compensation liability would be towards the player’s training clubs. Therefore, it would be unjust and against the spirit of the Regulations if a revised version of the Regulations were to apply which had the effect of significantly increasing the Respondent’s training compensation liability. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (hereinafter also referred to as Chamber) analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 14 October 2009. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber, edition 2008 (hereinafter: Procedural Rules) are applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 and art. 22 lit. (d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010) the Dispute Resolution Chamber is competent to decide on the present litigation with an international dimension concerning the training compensation claimed from the Respondent by the Claimant for the training and education of the player. 3. Then, the Chamber continued to analyse which regulations should be applicable as to the substance of the matter, this being a fundamental issue in the case at hand. In doing so, the Chamber started by acknowledging the aforementioned facts of the case as well as the documentation on file. 4. In this regard, the Chamber took due note that, on the one hand, the Claimant argued that the player was registered with the Respondent on 2 October 2009 and that therefore the 2009 Regulations should be applicable to the case at hand, since the 2009 Regulations came into force on 1 October 2009. Furthermore, it took note that the Claimant argued that the pertinent ITC was sent by the Federation I to Football Association E on 2 October 2009. On the other hand, the Chamber noted as well that the Respondent argued that the 2008 Regulations should be applicable, since the player had signed a scholarship agreement with the Respondent on 22 August 2009 and was registered as a professional by Football Association E on 29 September 2009. 5. In analysing which edition of the regulations should be applicable as to the substance, the Chamber first acknowledged that in accordance with art. 29 par. 2 of the 2009 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: 2009 Regulations), the 2009 Regulation came into force on 1 October 2009. 6. In continuation, the Chamber referred to art. 26 par. 1 of the 2009 Regulations which stipulates that “any case that has been brought to FIFA before these regulations come into force shall be assessed according to the previous regulations” Likewise, the Chamber referred to art. 26 par. 2 of the 2009 Regulations, which stipulates that “as a general rule, all other cases shall be assessed according to these regulations with the exception of the following: a) Disputes regarding training compensation; b) Disputes regarding the solidarity contribution, c) Labour disputes relating to contracts signed before 1 September 2001. Any cases not subject to this general rule shall be assessed according to the regulations that were in force when the contract at the centre of the dispute was signed, or when the disputed facts arose”. 7. The Chamber emphasized that, thus, cases regarding training compensation which were brought to FIFA on or after 1 October 2009, like the present one, are assessed according to the Regulations that were in force when the contract at the centre of the dispute was signed, or when the disputed facts arose. 8. In this context, the Chamber recalled that, in accordance with art. 2 par. 1 of Annexe 4 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (editions 2008, 2009, 2010), training compensation is due when the player is registered for the first time as a professional, or if a professional is transferred between clubs of two different associations (whether during or at the end of his contract) before the end of the season of his 23rd birthday. Therefore, in the present matter, the dispute must be assessed according to the regulations that were in force when the player was registered as a professional for the first time. 9. In view of the aforesaid, the Chamber had thus to analyse on which date the player was registered for the first time as a professional and noted that there appeared to be a discrepancy between the registration dates of the player as brought forward by Football Association E and as brought forward by the Federation I; that is, the player passport issued by the Federation I indicated that the player was registered with the Respondent on 2 October 2009, whereas Football Association E indicated that it had registered the player with the Respondent on 29 September 2009. 10. Turning its attention to the evidence on file, the Chamber noted that, on 27 August 2009, Football Association E had requested the player’s ITC from the Federation I and noted as well that, on 7 September 2009, the Football Association E had sent a second request for the said ITC. Equally, the Chamber noted that, on 29 September 2009, Football Association E had registered the player on a provisional basis. 11. In this context, the Chamber referred to art. 3 of Annexe 3 of both the 2008 and 2009 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players and pointed out that said article provides, inter alia, that the former association shall, within seven days of receiving the ITC request, issue the ITC to the new association as well as that in case the new association does not receive a response to the ITC request within 30 days, it shall immediately register the player with the new club on a provisional basis. 12. The Chamber noted that the ITC request of Football Association E remained unanswered by the Federation I, i.e. the Federation I did not issue the ITC of the player to Football Association E within seven days of receiving the ITC request from Football Association E nor had Football Association E received any response from the Federation I to such ITC request within 30 days. In this sense, the Chamber was eager to point out that in view of such request remaining unanswered; Football Association E had followed the correct procedure and rightly registered the player on a provisional basis on 29 September 2009. The fact that the Federation I issued the actual ITC on 2 October 2009 only, does, as such, not affect the date of the registration of the player in the country E. Hence, the obligation to pay training compensation arose on the very moment that the player was registered as a professional by Football Association E and, in the Chamber’s opinion, it is evident that, thus, in the case at hand, the date to be considered as the relevant date to determine which regulations are applicable as to the substance of the present dispute, is the date on which the player was provisionally registered by The Football Association E, i.e. 29 September 2009. 13. In view of all the foregoing, the Chamber confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010), the 2008 version of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 14. The competence of the Chamber and the applicable Regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. 15. First of all, the Chamber recalled that the player was born on 22 August 1993 and was registered with the Claimant as from 25 July 2003 until 1 July 2007 as an amateur player. 16. In continuation, the Chamber took note that the Claimant asserted that it was entitled to receive training compensation from the Respondent in the amount of EUR 100,000, since the player had signed his first professional contract with the Respondent. 17. Equally, the Chamber took note that the Respondent rejected the Claimant’s claim for the payment of training compensation as long as the Claimant did not prove that it was in fact a purely amateur club and therefore not in the position to offer its players professional contracts. 18. In this respect, and hereby referring to the rules applicable to training compensation, the Chamber stated that, as established in art. 1 par. 1 of Annexe 4 in combination with art. 2 of Annexe 4 of the Regulations, training compensation is payable, as a general rule, for training incurred between the ages of 12 and 21 when a player is registered for the first time as a professional before the end of the season of the player’s 23rd birthday. 19. Moreover, the Chamber referred, in particular, to art. 6 of Annexe 4 of the Regulations, which contains special provisions regarding players moving from one Association to another Association inside the territory of the European Union (EU)/European Economic Area (EEA). 20. In view of the above, the Chamber stated that it had to verify whether art. 6 par. 3 of Annexe 4 of the Regulations applies in the present case as lex specialis, and, in the affirmative, to determine if the Claimant had complied with the said provision in order to be entitled to training compensation. 21. As far as the applicability of art. 6 par. 3 of Annexe 4 of the Regulations is concerned, the Chamber stated that, as the player moved from I to E i.e. moved from one Association to another Association inside the territory of the EU, the said article is applicable. Therefore, the Chamber concluded that the aforementioned provision applies in the case at hand as lex specialis. 22. However, in this regard, the Chamber pointed out that, in casu, a possible obligation to offer the player a contract in compliance with art. 6 par. 3 of Annexe 4 of the Regulations would in principle lie with the former club of the player and not with the Claimant. As stated in art. 6 par. 3 of Annexe 4 of the Regulations, said provision is without prejudice to the right to training compensation of the player’s previous club(s). 23. On account of the above considerations, the Chamber decided that the Respondent is liable to pay training compensation to the Claimant in accordance with art. 20 and Annexe 4 of the Regulations. 24. Turning its attention to the calculation of training compensation, the Chamber referred to the FIFA circular no. 1185 dated 22 April 2009 which provides details for the calculation of training compensation as well as to art. 5 par. 1 and par. 2 of Annexe 4 of the Regulations, which stipulate that as a general rule, to calculate the training compensation due to a player’s former club, it is necessary to take the costs that would have been incurred by the new club if it had trained the player itself. Furthermore, the Chamber referred to art. 5 par. 3 of Annexe 4 of the Regulations which stipulates that: “To ensure that training compensation for very young players is not set at unreasonably high levels, the training costs for players for the seasons between their 12th and 15th birthdays (i.e. four seasons) shall be based on the training and education costs of category 4 clubs”. 25. In this context, since the player was registered with the Claimant during the seasons of his 12th and 13th birthday, the training costs shall be based on the training and education costs of category 4 clubs, i.e. EUR 10,000 per year. 26. In continuation, the Chamber took into account that the player was registered with the Claimant as from 25 July 2003 until 1 July 2007, whilst reiterating that training compensation is payable for training incurred between the ages of 12 and 21 (cf. art. 1 par. 1 of Annexe 4 of the Regulations). 27. Consequently, taking into account the above-mentioned considerations, the Chamber decided that the Respondent is liable to pay training compensation to the Claimant in the amount of EUR 20,000. 28. Moreover, taking into consideration the Claimant’s claim as well as art. 3 par. 2 of Annexe 4 of the Regulations, the Chamber decided that the Respondent has to pay interest at 5% p.a. over the amount payable as training compensation as of the 31st day of the registration of the player with the Respondent, i.e. as of 29 October 2009, until the date of effective payment. 29. The Chamber concluded its deliberations as to the substance of the case by rejecting any further claim of the Claimant. 30. Lastly, the Chamber referred to art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in proceedings before the DRC relating to training compensation and the solidarity mechanism, costs in the maximum amount of CHF 25’000 are levied. It is further stipulated that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings and that, in accordance with Annex A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute. 31. In respect of the above, the Chamber held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings is EUR 100,000 related to the claim of the Claimant. Consequently, the Chamber concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 15,000 (cf. table in Annex A). 32. As a result, and taking into account that the claim of the Claimant has been partially accepted as well as that the Respondent rejected the Claimant’s claim in its entirety, the Chamber concluded that both the Claimant as well as the Respondent have to bear a part of the costs of the current proceedings in front of FIFA. 33. Considering the above, the Chamber determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 12,000, CHF 4,000 of which shall be borne by the Claimant and CHF 8,000 of which shall be borne by the Respondent. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, A, is partially accepted. 2. The Respondent, M, has to pay to the Claimant, within 30 days as from the date of notification of this decision, the amount of EUR 20,000 plus 5% interest p.a. due as from 29 October 2009 until the effective date of payment. 3. In the event that the aforementioned sum is not paid within the stated time limit, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 4. Any further claim lodged by the Claimant is rejected. 5. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 12,000 are to be paid as follows: 5.1 CHF 8,000 by the Respondent within 30 days of notification of the present decision to FIFA to the following bank account with reference to case no. xxx XX-XXXXX: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 5.2 CHF 4,000 by the Claimant, CHF 2,000 of which have already been paid by the Claimant to FIFA as advance of costs. 6 The Claimant is directed to inform the Respondent immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. ***** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General Enclosed: CAS directives
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