COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DEI SIGG.RI CETRULLO GIANLUCA, ROSSONI GIOVANNI E D’ANDREA LUCA (CALCIATORI DELLA SOCIETA’ A.S.D. ORIONE CALCIO PESCARA) AVVERSO LE SQUALIFICA RISPETTIVAMENTE FINO AL 31.12.2013, 28.2.2013 E 15.12.2012 INFLITTE AI MEDESIMI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORIONE CALCIO PESCARA / FOLGORE, PESCARA DISPUTATA IL 3/06/12 PER GARA QUALIFICAZIONI DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA (C.U. n° 47 del 7.6.12 – DELEGAZIONE DI PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 28.06.2012
Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
APPELLO DEI SIGG.RI CETRULLO GIANLUCA, ROSSONI GIOVANNI E D’ANDREA LUCA (CALCIATORI DELLA SOCIETA’ A.S.D. ORIONE CALCIO PESCARA) AVVERSO LE SQUALIFICA RISPETTIVAMENTE FINO AL 31.12.2013, 28.2.2013 E 15.12.2012 INFLITTE AI MEDESIMI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORIONE CALCIO PESCARA / FOLGORE, PESCARA DISPUTATA IL 3/06/12 PER GARA QUALIFICAZIONI DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA (C.U. n° 47 del 7.6.12 – DELEGAZIONE DI PESCARA).
Con appelli ritualmente proposti, che si riuniscono per evidenti ragioni di connessione oggettiva, i Sig. Cetrullo Gianluca, Rossoni Giovanni e D’Andrea Luca hanno impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottato dal G.S. con le motivazioni che di seguito si riportano: “ …. a) il Sig. CETRULLO Gianluca, nr.11 Soc. ORIONE già espulso durante l'incontro per condotta violenta nei confronti dell'arbitro (violenta spallata), rientrava in campo priva della maglia, dopo aver minacciato ed insultato il direttore di gara, gli sferrava un violento calcio colpendolo di striscio alla gamba destra; b) il Sig. ROSSONI Giovanni nr. 10 Soc. ORIONE, minacciava ed insultava il direttore di gara, lo spingeva più volte facendolo indietreggiare ed infine, lanciandogli contro la propria maglia, lo colpiva alla nuca; c) il Sig. D'ANDREA Luca nr. 6 Soc. ORIONE, oltre ad insultare e minacciare l'arbitro, lo spingeva da tergo con il proprio petto …. “.
Hanno dedotto gli appellanti e ribadito in sede di audizione, l’eccessività delle sanzioni rispettivamente loro ascritte, chiedendone la riduzione, in quanto si sarebbero limitati a protestare nei confronti dell’arbitro e non anche a minacciarlo, il tutto per contestarne la conduzione della gara. Hanno, altresì, precisato che i responsabili degli accadimenti sono stati raggiunti dalle altre sanzioni di cui al medesimo C.U. e che, gli stessi, non hanno ritenuto di proporre appello, mentre il presente gravame è stato proposto dall’esigenza di riportare ad equità le sanzioni irrogate nei confronti degli appellanti,
Osserva la Commissione che l’appello risulta fondato e come tale deve essere accolto per quanto di ragione, tenuto conto che, come si evince dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, il comportamento attribuito al Sig. Cetrullo, non ha provocato particolari conseguenze nei confronti del direttore di gara, mentre quelli tenuti dai Sigg.ri D’Andrea e Rossoni non possono essere qualificati come deliberati atti di violenza, bensì come proteste particolarmente smodate.
Appare, pertanto, equo ridurre le sanzioni impugnate come di seguito specificato.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Cetrullo Gianluca fino al 30.6.2013, quella al Sig. Rossoni Giovanni fino al 31.10.2012 e, infine, quella al Sig. D’Andrea Luca fino al 30.9.2012, disponendo restituirsi le tasse d’appello versate.
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