COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 28/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 141 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ATLETICO VAN GOOF Avverso squalifica per 3 giornate calc. PADOVANO GIUSEPPE, per 4 giornate calc. BREGANT RICCARDO e CARROLI DANIEL, per 6 giornate calc. MARASCO DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 46 del 23.5.2012 gara ATLETICO VAN GOOF – MASI TORELLO del 20.5.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 28/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 141 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ATLETICO VAN GOOF Avverso squalifica per 3 giornate calc. PADOVANO GIUSEPPE, per 4 giornate calc. BREGANT RICCARDO e CARROLI DANIEL, per 6 giornate calc. MARASCO DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 46 del 23.5.2012 gara ATLETICO VAN GOOF – MASI TORELLO del 20.5.2012 L’ A.S.D. ATLETICO VAN GOOF, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. PADOVANO “al termine della gara ha sicuramente avuto parole forti, ma dirette ai compagni di squadra e agli avversari che si erano dichiarati particolarmente soddisfatti della retrocessione dell’ATLETICO VAN GOOF; 2) per il calc. BREGANT “facciamo molta fatica a credere alle minacce proferite dallo stesso nei confronti dell’arbitro, in quanto immotivate. Lo stesso giocatore ha assistito alle fasi finali dalla tribuna, senza accesso successivo agli spogliatoi”; 3) il calc. CARROLI “ha accettato la decisione arbitrale senza offendere il direttore di gara e, soprattutto, senza nessuno applauso ironico diretto allo stesso”; 4) il calc. MARASCO “si trovava in tribuna, sino a quando sceso negli spogliatoi e mai ha avuto accesso agli stessi al termine della gara, pertanto impossibilitato in qualsiasi maniera ad avvicinare il direttore di gara”. Data lettura del referto di gara, il Presidente mette in evidenza che i propri calciatori non avevano motivo per assumere i comportamenti descritti dall’arbitro, anche se non è in grado di dire se le parole riportate dall’arbitro siano state pronunciate o meno; il comportamento dell’arbitro, comunque, da un certo punto della gara ha indotto all’esasperazione alcuni giocatori dell’A.S.D. Atletico Van Goof. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito in questa sede, ha integralmente confermato il referto di gara ed il supplemento, dai quali si rileva che : 1) il calc. PADOVANO, a fine gara, rivolgeva alla terna ufficiale frasi offensive e maleauguranti; 2) il calc. BREGANT , dopo una decisione tecnica a suo favore, rivolgeva all’arbitro frasi offensive aggiungendo anche esternazioni blasfeme. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, cercava di avvicinarsi all’arbitro, prontamente impeditone, da un compagno, mentre gli indirizzava frasi minacciose; 3) il calc. CARROLI, dopo una decisione tecnica urlava all’arbitro frasi gravemente offensive e minacciose, accompagnate da espressioni blasfeme e, alla notifica del provvedimento di espulsione, applaudiva ironicamente l’arbitro, minacciandolo di aspettarlo fuori; 4) il calc. MARASCO, dopo aver commesso un fallo a carico di un giocatore avversario, mentre questi era ancora a terra gli rivolgeva frasi offensive e maleaguranti e alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e gravemente minacciose, mostrando un braccio alzato a pugno chiuso. Si rifiutava di lasciare il terreno di gioco, convinto, poi, da un suo compagno. Al termine della gara, mentre la terna arbitrale si apprestava a lasciare l’impianto, scortata da due Carabinieri, rivolgeva all’arbitro frasi maleauguranti, sputando verso lo stesso, senza colpirlo. - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D. ATLETICO VAN GOOF, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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