COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 28.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Luciano TURELLO (Vice-Presidente dell’A.S.D. TALMASSONS); b) Valentino CESARIN (Presidente dell’A.S.D. CASTIONESE); c) Paolo BILLIA (Dirigente dell’A.S.D. CASTIONESE); d) A.S.D. CASTIONESE; e) A.S.D. TALMASSONS.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 28.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Luciano TURELLO (Vice-Presidente dell’A.S.D. TALMASSONS); b) Valentino CESARIN (Presidente dell’A.S.D. CASTIONESE); c) Paolo BILLIA (Dirigente dell’A.S.D. CASTIONESE); d) A.S.D. CASTIONESE; e) A.S.D. TALMASSONS. Il deferimento. Con Racc. dd 02.04.2012 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a firma del Vice Procuratore Federale, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: - a) Luciano TURELLO per rispondere dell’illecito di cui agli “artt. 1 comma 1, e 10, comma 2 del C. G.S. in quanto apponeva firma apocrifa nel modulo di tesseramento del calciatore PARON Giulio con la società A.S.D. TALMASSONS presentato all’ufficio tesseramento in data 27.08.2011”; b) Valentino CESARIN per rispondere della “violazione agli artt. 1, comma 1, e 10 commi 2, del Codice di Giustizia Sportiva” per omessa adozione di “tutti i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore PARON Giulio, già formalmente tesserato per la società A.S.D. TALMASSONS…”; c) Paolo BILLIA per rispondere dell’illecito “di cui agli artt. 1, comma 1, 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il calciatore Sig. PARON Giulio partecipasse…” alle seguenti gare: Flambro/CASTIONESE del 06.11.2011 e CASTIONESE/Palazzolo del 13.11.2011 “sottoscrivendo le relative distinte gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. TALMASSONS”; d) A.S.D. CASTIONESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S. delle condotte ascrivibili al proprio Presidente, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. delle condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno e nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1 comma 5, del C.G.S.; e) A.S.D. TALMASSONS per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2° del C.G.S. delle condotte riconducibili ad un proprio tesserato. Il deferimento dei soggetti dianzi indicati è frutto dell’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della segnalazione operata dal Comitato Regionale FIGC-LND del Friuli Venezia Giulia che aveva rilevato l’esistenza di una duplice richiesta di tesseramento fatta dal sig. Giulio PARON: la prima del 27.08.2011 a favore dell’A.S.D. TALMASSONS; la seconda del 05.11.2011 a favore dell’A.S.D. CASTIONESE. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 14.06.2012. Il dibattimento. All’udienza di trattazione del 14.06.2012 davanti alla C.D.T. comparivano il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, i sigg. Valentino CESARIN (per sé e per l’ASD CASTIONESE) ed il sigg. Paolo BILLIA entrambi assistiti da un legale di fiducia; il sig. Luciano TURELLO ed il Sig. Monte Massimiliano nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. TALMASSONS. Le conclusioni. Tutti i deferiti dopo aver brevemente illustrato le proprie argomentazioni difensive hanno chiesto, concordandole con il rappresentante della Procura Federale, l’applicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S., delle seguenti sanzioni: a) Luciano TURELLO mesi 2 e gg 20 di inibizione (pena base mesi 6 di inibizione con la duplice riduzione di 1/3 ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.); b) Valentino CESARIN gg 28 di inibizione (pena base mesi 2 di inibizione con la duplice riduzione di 1/3 ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.); c) Paolo BILLIA gg 28 di inibizione (pena base mesi 2 di inibizione con la duplice riduzione di 1/3 ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.) d) A.S.D. CASTIONESE € 222,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione (pena base € 500,00- di ammenda e punti 2 di penalizzazione con la riduzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.); e) A.S.D. TALMASSONS € 222 di ammenda (pena base € 500,00 di ammenda con la riduzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.). La motivazione. Agli atti non si rinvengono elementi che valgano a giustificare o a liberare da responsabilità alcuno dei soggetti coinvolti nella vicenda; neppure per quel che riguarda la soc. CASTIONESE ed il suo Presidente al quale è pur sempre ascrivibile una condotta negligente per non aver compiuto i dovuti accertamenti riguardo alla posizione del calciatore PARON il cui precedente tesseramento, ancorché frutto di una richiesta formulata con sottoscrizione apocrifa, rappresentava pur sempre, sotto il profilo formale, un elemento ostativo alla costituzione di un successivo vincolo. In mancanza di circostanze che possano escludere la responsabilità di alcuno dei deferiti, pacifica del resto la materialità dei fatti contestati, risultando per tabulas il doppio tesseramento per cui è scattato il deferimento, la C.D.T., ritiene di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione concordata, tenuto conto delle modalità di svolgimento della vicenda. Nello specifico la CDT ritiene che il comportamento tenuto dai soggetti sottoposti al procedimento disciplinare consenta l’applicazione a loro favore dell’attenuante prevista dall’art. 24 del C.G.S.. La immediata ammissione delle rispettive responsabilità e leggerezze, e l’avere essi prontamente chiarito lo svolgimento dei fatti (la CASTIONESE indicando l’autore della sottoscrizione apocrifa il quale ha riconosciuto, da parte sua, la violazione commessa) possono integrare, a giudizio della C.D.T., l’ipotesi della “collaborazione fattiva” avendo ciò consentito di far piena luce sull’intera vicenda senza costringere l’organo inquirente a svolgere le ulteriori e più complesse indagini che altrimenti avrebbe dovuto compiere per poter ricostruire esattamente i fatti e scoprire l’autore dell’illecito e quindi permesso, in definitiva, un risparmio di tempo e di energie. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale – FVG visto l’art. 32 c. 2 del C.G.S., così decide: 1) Applica a Luciano TURELLO la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due) e gg. 20 (venti); 2) Applica a Valentino CESARIN la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di gg. 28 (ventotto); 3) Applica a Paolo BILLIA la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di gg. 28 (ventotto); 4) Applica all’A.S.D. CASTIONESE l’ammenda di € 222,00 (duecentoventidue) ed 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di competenza; 5) Applica all’A.S.D. TALMASSONS l’ammenda di € 222,00 (duecentoventidue). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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