COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 28.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di A.C. MONFALCONE (attualmente fusa in U. Fincantieri Monfalcone) e GERMANI Lucio
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 28.06.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di A.C.
MONFALCONE (attualmente fusa in U. Fincantieri Monfalcone) e GERMANI Lucio
Il deferimento
Con raccomandata dd. 15 marzo 2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S.,
disponeva il deferimento nei confronti di:
- GERMANI Lucio, al tempo Presidente della A.C. MONFALCONE, per la violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S., “per non aver presentato la squadra alle gare del torneo categoria Pulcini ed
Esordienti da disputarsi contro la società U.S. Itala San Marco nella Stagione Sportiva 2008/09
per quanto descritto nella parte motiva”;
- A.C. MONFALCONE (attualmente fusa in U. Fincantieri Monfalcone) per responsabilità
diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio
Presidente”.
-La convocazione
Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale
avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 14.06.2012. I deferiti non
facevano pervenire memorie nei termini.
Il dibattimento
All’udienza dd. 14.06.12, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata
dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; nessuno per i deferiti.
Le conclusioni
Il sig. Sostituto Procuratore Federale chiedeva applicarsi la sanzione di un mese di inibizione per il sig.
GERMANI Lucio e la ammenda di euro 500 per la A.C. MONFALCONE.
La motivazione
La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale non
solo è pacifica, ma è stata “orgogliosamente” premeditata e sprezzantemente preannunciata, sì che il
fatto oggetto di deferimento è ben più grave di quanto la stessa Procura Federale abbia considerato,
non tanto nel deferimento, chiaramente inquadrato, quanto nella quantificazione della sanzione.
Invero, la richiesta di un mese di inibizione è misura sanzionatoria congrua per casi in cui una squadra
non venga schierata per ragioni ordinarie ascrivibili a “colpa” dei dirigenti, intesa come negligenza o
incapacità organizzativa; la fattispecie, invece, è stata presentata in deferimento in tutti i suoi aspetti
intenzionali, fieramente dolosi.
Non è necessaria una nuova e diversa rubricazione del capo di incolpazione, giacché il deferimento è
esplicito e richiama integralmente “quanto descritto in parte motiva”.
La parte motiva, in particolare, espone: “… la società A.C. MONFALCONE, partecipante al torneo di
categoria Pulcini ed Esordienti organizzato dal Comitato Regionale Friuli V.G., “si rifiutava” di disputare
le partite della fase autunnale con la società U.S. Itala San Marco e precisamente in un colloquio
telefonico “informava il delegato provinciale di Gorizia … della decisione della società di non
partecipare agli incontri con la U.S. Itala San Marco”… e ancora: “con missiva 09/10/08 inviata alla
società U.S. Itala San Marco e al Comitato Provinciale di Gorizia … la stessa A.C: MONFALCONE
dichiarava di non voler partecipare , come in effetti non partecipava, alle partite da disputarsi con
la US Itala San Marco nei tornei categorie Pulcini ed Esordienti per trascorsi che avevano
coinvolti dirigenti della US Itala San Marco nella scorsa stagione”.
Peraltro, agli atti c’è un’ulteriore comunicazione 28.01.09 a firma del presidente GERMANI al Presidente
del Comitato di Gorizia in cui, richiamate le “cause da noi esposte a mezzo fax in data 08.10.2008”,
confermava bellamente: “Le nostre formazioni non disputeranno nessuna gara con la società Itala San
Marco per il settore giovanile (Pulcini, Esordienti)” e gli chiedeva di inserire dette formazioni in gironi
diversi da quelli frequentati dalla società rivale.
Non trattasi, così, all’evidenza, di una semplice incapacità organizzativa estemporanea, ma di una
deliberata condotta posta in spregio ai più elementari principi di lealtà, di correttezza e di probità,
aggravata dal fatto che ha imposto tali dettami gravemente antisportivi ai propri ragazzi della categoria
Pulcini ed Esordienti, ovvero ai più piccoli cittadini del domani, che sono stati educati, in quella
fattispecie concreta, all’odio mirato e alla più malevola intolleranza, “per trascorsi che avevano coinvolto”
gli adulti. Condotta intuitivamente gravissima, diametralmente opposta ai concetti sportivi contenuti
nell’art. 1 C.G.S., indirizzata a segnare negativamente l’educazione sportiva dei più piccoli. Di tale
condotta, il presidente GERMANI ha assunto piena e boriosa paternità.
Ai sensi dell’art. 16/1 C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva hanno autonomia nello scegliere la
specie e la misura delle sanzioni disciplinari, e in tale compito devono tenere conto della natura e della
gravità dei fatti commessi e valutare le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
Il comma che segue, inoltre, autorizza l’applicazione congiunta di due o più distinte tipologie di sanzione.
La C.D.T., così, anche ricordando un precedente specifico (cfr. C.U. 58 del 12.03.2009) che ha
interessato il presidente GERMANI nel suo approccio del tutto personale alla delicatissima attività
giovanile, reputa di applicare le sanzioni come da dispositivo traendo spunto dall’art. 11 C.G.S. ai soli
fini della tipologia della sanzione. Infatti, a parere della C.D.T., in questo specifico caso, imponendola e
motivandola come scelta operativa della società, il Presidente GERMANI ha presentato come condotta
“naturale” agli ignari ragazzi della categoria Pulcini ed Esordienti quella che è una condotta
esplicitamente discriminatoria di un gruppo di persone che si caratterizzano e si riconoscono sotto i
colori di una determinata società sportiva, per la sola loro appartenenza a tale compagine sportiva.
L’imposizione ai più piccoli di disertare il campo di giuoco quale trasversale manifestazione denigratoria
nei confronti di altri tesserati adulti suggerisce l’applicazione di una sanzione accessoria rispetto
all’inibizione temporanea, come da dispositivo.
La condotta processuale dei deferiti, che pur ritualmente notificati, hanno ritenuto di non difendersi né di
presenziare all’udienza, in questa specifica occasione, non può che essere interpretata nel senso di uno
spregio ulteriore delle Istituzioni sportive, già mortificate dal preannuncio formale di quello che la società
aveva deciso.
Pertanto, la C.D.T.
Decide
- di infliggere al sig. Lucio GERMANI, quale Presidente della AC. MONFALCONE al tempo dei
fatti, la seguente duplice sanzione: ai sensi dell’art. 19 lett. g) C.G.S. il divieto di accedere agli
impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli,
nell’ambito della FIGC e, ai sensi dell’art. 19 lett. h) l’inibizione temporanea a svolgere ogni
attività in seno alla FIGC, entrambe per mesi sei (sanzione così quantificata in considerazione
del periodo estivo di sosta dei campionati);
- di comminare alla società AC. MONFALCONE (attualmente fusa in U. Fincantieri Monfalcone)
l’ammenda di € 2.000,00 (duemilla/00).
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