COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 260/LND del 28/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARIANI STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ALLEGATO 2 DEL CU N. 1 DEL S.G.S., E DELLA STESSA A.S.D. NUOVA VALLE AURELIA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 260/LND del 28/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARIANI STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ALLEGATO 2 DEL CU N. 1 DEL S.G.S., E DELLA STESSA A.S.D. NUOVA VALLE AURELIA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Con atto del 04.05.2012 , la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale, i soggetti in epigrafe indicati, per rispondere il Mariani, della violazione dell'art.1 comma1 del C.G.S., in relazione alle disposizioni contenute nell'allegato 2 del C.U. n.1 del S.G.S. , per la stagione sportiva 2011-2012; e riferentesi alla disputa della XIX edizione del torneo ”Coppa Amiata- Memorial M. Silvestrini 2012”, in programma ad Abadia San Salvatore (SI), dal 21 al 25 Aprile 2012, organizzata dalla Società “Amiatina” a cura dell'Organizzazione Alberto Mariani. Mentre alla A.S.D. Nuova Valle Aurelia calcio veniva contestata la violazione dell'art. 4 comma 2 del C.G.S.. Tra l'altro nelle modalità di svolgimento degli incontri per quanto riguarda il numero dei giocatori tra le diverse categorie interessate, pulcini ed esordienti, si palesavano irregolarità rispetto a quanto statuito nelle direttive del richiamato allegato del S.G.S. Ancora, il torneo di cui trattasi , al contrario di quanto invece affermato e pubblicizzato nella locandina inviata alle altre Società , non risultava essere autorizzato dalla FIGC. La Commissione Disciplinare , premessa per la fattispecie la sua competenza per il presente giudizio, fissava l'udienza per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito delle memorie a difesa. In sede di audizione era presente il Sig. Mariani Stefano e il Sig. Crescenzi Maurizio per la Società deferita, il quale rispetto ai fatti contestati si riportava integralmente alla memoria difensiva ribadendo la totale estraneità della Società , sia nell'organizzazione dell'evento che nella partecipazione allo stesso e contestualmente puntualizzava per le diverse responsabilità , il ruolo del Sig. Mariani all'interno della medesima Società sportiva. La Procura Federale concludeva con l'affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e chiedeva l'applicazione a carico del Sig. Stefano Mariani di sei mesi di squalifica e l'irrogazione dell'ammenda di euro 500,00 nei confronti della ASD. Nuova Valle Aurelia. La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene sussistere le violazioni in questione. Le risultanze delle indagini preliminari hanno escluso il diretto coinvolgimento della Società Amiatina, sia per quanto riguarda l'organizzazione del torneo che nella predisposizione e trasmissione della locandina alle altre Società; e che tale manifestazione calcistica a divergenza di quanto pubblicizzato nella suddetta locandina, non risulta essere stata autorizzata dalla FIGC e per di più contraria alle norme e ai regolamenti sopra citati nei comunicati specifici. Considerato che tali condotte messe in essere dai deferiti, sono comunque contrarie ai principi di lealtà , probità e correttezza sportiva, nonché inosservanti delle norme e delle direttive federali DELIBERA Nell'accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura Federale, di infliggere al Sig. Stefano Mariani la squalifica di mesi sei e di comminare l'ammenda di euro 500,00 alla A.S.D. Nuova Valle Aurelia che deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione . Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le notifiche di rito.
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