COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 27/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEMARINO/SERRALTA DEL 2.6.2012 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 182 del 5.6.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 27/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEMARINO/SERRALTA DEL 2.6.2012 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 182 del 5.6.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla Pol. Collemarino la sanzione dell’ammenda di € 280,00 per il comportamento tenuto, durante ed al termine della gara, dai propri dirigenti e sostenitori. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino, lamentandone l’eccessività e chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri dirigenti e sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • considerato che l’art. 4 del Cgs stabilisce che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti e del comportamento dei propri sostenitori; P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dalla Polisportiva Collemarino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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