COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 27/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ERCOLANI FABIO, MARI NARCIZIO E DELL’A.S.D. URBANIA CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 27/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ERCOLANI FABIO, MARI NARCIZIO E DELL’A.S.D. URBANIA CALCIO Con provvedimento del 7 maggio 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - MARI NARCIZIO, all’epoca dei fatti medico sociale dell’A.S.D. Urbania Calcio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere omesso di ottemperare alla richiesta sanitaria del Direttore di gara, a seguito del grave infortunio patito dal calciatore della S.S. Maceratese S.r.l. A.S.D., Luca Arcolai, al 22° minuto del secondo tempo della gara Urbania/Maceratese dell’11 dicembre 2011 e di avere disatteso le disposizioni emanate dalla LND all’inizio della stagione sportiva 2011/2012 in materia; - ERCOLANI FABIO, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D. Urbania Calcio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere rilasciato, nel corso degli accertamenti, dichiarazioni non veritiere smentite dalla visione delle immagini della gara e dalle dichiarazioni del direttore di gara, dei tesserati della Maceratese e del medico sociale dott. Mari Narcizio; - A.S.D. URBANIA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Medico Sociale. Con nota del 17 maggio 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti. Nel corso del dibattimento, le parti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tale istanze, la Commissione ha adottato e pubblicato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che nel corso del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli art. 23 e 24 Cgs; • che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 24 del Cgs secondo il quale “in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale”; - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - ERCOLANI FABIO: sanzione base mesi due di inibizione, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a giorni venti; - MARI NARCIZIO: sanzione base mesi due di inibizione, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a giorni venti; - A.S.D. URBANIA CALCIO: sanzione base € 500,00 di ammenda, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs ad € 160,00; dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ERCOLANI FABIO: giorni venti di inibizione; - MARI NARCIZIO: giorni venti di inibizione; - A.S.D. URBANIA CALCIO: ammenda di € 160,00. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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