COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 27/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BICCHIERINI GIACOMO E DELLA SOCIETA’ OLYMPIA MACERATA FELTRIA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 27/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BICCHIERINI GIACOMO E DELLA SOCIETA’ OLYMPIA MACERATA FELTRIA Con provvedimento del 18 aprile 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - BICCHIERINI GIACOMO, all’epoca dei fatti calciatore dell’Olympia Macerata Feltria, della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver, al termine della gara del 29 maggio 2010, Olympia Macerata Feltria/Olympia Cuccurano, all’interno del campo da gioco, deliberatamente colpito il calciatore della squadra dell’Olympia Cuccurano, Bevilacqua Tommaso, violentemente con un calcio al gomito procurandogli la frattura del capitello radiale dell’avambraccio sinistro; - la società OLYMPA MACERATA FELTRIA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs per l’operato del proprio tesserato all’epoca dei fatti. Con nota del 15 maggio 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, il Bicchierini presentava una memoria difensiva, con la quale chiedeva di essere mandato assolto stante l’assoluta estraneità ai fatti contestatigli. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza. Il difensore di Bicchierini Giacomo, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di difesa, formulava richiesta di assoluzione per il proprio assistito. Il presidente Forlani Fabio chiedeva il proscioglimento per la propria Società incolpevole per fatti che non aveva e non avrebbe potuto impedire. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti; • ritenuta provata, alla luce della documentazione in atti ed in particolare della Relazione della Procura Federale, la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro contestate nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente, in ordine alla condotta violenta ascritta al calciatore Bicchierini Giacomo al termine della gara Olympia Macerata Feltria/Olympia Cuccurano del 29 maggio 2010, valevole per i play-off del Campionato Regionale di Seconda Categoria, in danno del calciatore avversario Bevilacqua Tommaso; • ritenuto che la condotta del Bicchierini Giacomo costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà, correttezza e probità tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per la cui violazione occorre fare altresì riferimento alle sanzioni di cui all’art. 19, 4° comma, dello stesso Cgs; • ritenuto che a tale declaratoria di responsabilità consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, quella oggettiva della società Olympia Macerata Feltria, atteso il rapporto di tesseramento tra il primo e la seconda; • accertata e ritenuta la responsabilità dei deferiti, avuto riguardo alla particolare gravità dei fatti contestati, sanzioni congrue sono ritenute quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: - squalifica per mesi sei al calciatore BICCHIERINI Giacomo; - ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) alla società OLYMPIA MACERATA FELTRIA.
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