COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 189/B-02 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società AS Piano D’Api C5 Sig.ra Grasso Lucia (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Regionale Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 189/B-02
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società AS Piano D’Api C5
Sig.ra Grasso Lucia (rappresentante legale all’epoca dei fatti)
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Regionale Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 03/05/2012 prot.11.1385-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive inoltrate hanno dimostrato con la relativa documentazione di merito (copia certificati medici) che i calciatori Brischetto Federico, Costanzo Francesco, Pettinato Donato, sono stati sottoposti a regolare visita medica attestante la loro idoneità all’attività sportiva agonistica.
Attestato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta dalla società AS Piano D’Api C5, acquisita agli atti, emerge che i calciatori deferiti sono stati sottoposti a regolare visita medica attestante la loro idoneità all’attività sportiva agonistica,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone:
di non doversi procedere nei confronti della società AS Piano D’Api C5, della Sig.ra Grasso Lucia (rappresentante legale all’epoca dei fatti), dei calciatori Brischetto Federico, Costanzo Francesco, Pettinato Donato, tesserati per la società’ AS Piano D’Api C5 all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza dell’articolo 38 comma 8 CGS.
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