COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 189/B-07 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Harbur Sporting Club Sig. Papale Francesco (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 2010 / 2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 189/B-07
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società ASD Harbur Sporting Club
Sig. Papale Francesco (rappresentante legale all’epoca dei fatti)
N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Calcio 5 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 03/05/2012 prot.11.1390 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 180,00 a carico della società ASD Harbur Sporting Club (€ 20,00 x n.9 calciatori);
l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Papale Francesco;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alicata Vincenzo, Ardito Alessandro, Carlentini Graziano, Cicero Gabriele, Corso Paolo, Di Stefano Emiliano, Galati Giordano Alessandro, Gigli Carlo, Vasta Danilo, tutti tesserati per la società’ ASD Harbur Sporting Club all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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