COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 189/B-08 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Nicolosi Sig. Amari Giovanni (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 189/B-08 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Nicolosi Sig. Amari Giovanni (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 03/05/2012 prot.11.1391 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società ASD Nicolosi ha inviato memorie difensive allegando certificati medici di alcuni dei calciatori deferiti, così ritenendo di comprovare, almeno per quest’ultimi, la propria estraneità in relazione ai fatti contestati. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia, dall'esame della documentazione trasmessa dalla società ASD Nicolosi, che emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, in quanto i certificati medici inviati, con la sola esclusione di quello intestato al calciatore Zappalà Alessio rilasciato il 09/10/2010, evidenziano tutti date di rilascio successive al 20/01/2011, così attestando che le visite mediche dei calciatori tesserati erano state effettuate ben oltre l’inizio del campionato di competenza. Manca pertanto la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante, prima dell’inizio dei campionati ed all’atto del tesseramento, l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali, come sopra indicate, che dalla normativa sportiva. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Zappalà Alessio e applica: l’ammenda di € 280,00 a carico della società ASD Nicolosi (€ 20,00 x n.14 calciatori); l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Amari Giovanni; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amore Edoardo, Asero Vito, De Pasquale Salvatore, Di Guardo Marco, Fichera Giovanni, Laudani Giuseppe, Lombardo Massimo, Marletta Ugo Antonio, Milici Luca, Rapisarda Antonino, Riolo Antonio Mario, Riolo Carmelo, Tomarchio Salvo, Tomaselli Nicolò, tutti tesserati per la società’ ASD Nicolosi all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it