COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.196/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. D’ANTONI SALVATORE 2) Società USD LA MERIDIANA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.196/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. D’ANTONI SALVATORE 2) Società USD LA MERIDIANA Considerato che la Procura Federale con nota 1631 pf10-11/GS/reg del 19 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art.38 comma 1 e 61 comma 1 delle NOIF e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. D’Antoni Salvatore la inibizione per mesi tre; ed alla società l’ammenda di € 500,00”. Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Serie “D” Calcio a 5, ha indicato nella scheda di censimento quale allenatore il sig. Giuffrida Filippo, istruttore giovani calciatori, il cui tesseramento è stato respinto dal Settore Tecnico per non avere quest’ultimo corrisposto le quote annuali relative dalla stagione sportiva 2003-2004 alla stagione sportiva 2008-2009. Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che il sig. Giuffrida Filippo esercitava l’attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale infligge: al Sig. D’Antoni Salvatore l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società USD La Meridiana, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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