COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 198/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. SIG. BICA FRANCESCO 2. SOCIETÀ ASD MAZARA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T.DEL 26 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 198/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. SIG. BICA FRANCESCO 2. SOCIETÀ ASD MAZARA CALCIO La Procura Federale, con nota 8416/824pf11-12 MS/vdb del 23/05/2012 ha deferito il Presidente Sig. Bica Francesco per avere omesso di dare esecuzione nei termini perentoriamente imposti dalla normativa federale a quanto ingiunto alla A.S.D. Mazara Calcio dalla Commissione Accordi Economici. La predetta società risponde ex art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al Presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente Sig. Bica Francesco e della sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato nonché dell'ammenda di € 4.000,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato a quanto ingiunto dalla Commissione Accordi Economici con provvedimento sul C.U. n° 33 del 29/07/2011 emesso all'esito del contenzioso fra la Società e il calciatore Polessi Nicola, nei termini perentoriamente imposti dalla Normativa Federale violata (artt. 94ter comma 11 NOIF e 8 commi 9, 10 e 15 C.G.S.). Si osserva inoltre che l’eventuale adempimento non farebbe venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio già abbondantemente scaduto. Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come appresso. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Bica Francesco, Presidente della A.S.D. Mazara Calcio, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi cinque (5); alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2012 – 2013 e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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