LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Clemente GIGLIO/S.S.SANT’ANTONIO ABATE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 232 del 28/06/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DEL CALCIATORE Clemente GIGLIO/S.S.SANT’ANTONIO ABATE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/04/2012 il sig Clemente GIGLIO , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.SANT’ANTONIO ABATE un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.2.580,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012.
Precisando di aver percepito rate per €.430,00, richiedeva la condanna al pagamento della rimanente somma di
€.2.580,00.
La Società in data 14 Giugno 2012 presentava le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
S.S.SANT’ANTONIO ABATE al pagamento in favore del sig Clemente GIGLIO della somma di
€.2.580,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e
non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11
delle N.O.I.F.