F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009 Procedimento disciplinare a carico di GIORGIO DI ANTONIO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009 Procedimento disciplinare a carico di GIORGIO DI ANTONIO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Di Antonio a stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per la mancata osservanza dell'accodo vigente tra LND/AIAC che stabilisce i parametri economici massimali da corrispondere agli allenatori dilettanti; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009 e l'ammenda di € 400,00. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. GIORGIO DI ANTONIO responsabile dell'addebito disciplinare che gli a stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009 e l'ammenda di € 400,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it