F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009 Procedimento disciplinare a carico di IVAN GIOVANNI PRANDI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009 Procedimento disciplinare a carico di IVAN GIOVANNI PRANDI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l'odierno verbale di udienza in cui si da alto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui a stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione ORDINA 1'applicazione al sig. IVAN GIOVANNI PRANDI della sanzione della squalifica fino al 31/12/2009 e 1'ammenda di € 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it