F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009 Procedimento disciplinare a carico di ANGELO FLORIMBI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009
Procedimento disciplinare a carico di ANGELO FLORIMBI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Florimbi e stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell' art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver
assunto, nella stagione sportiva 2008/2009, la guida tecnica della società ASD Favale 1980 dopo essere stato esonerato dalla società FC Tossicia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 31/10/2009;
assunta la memoria difensiva del deferito del 24/06/2009. Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. ANGELO FLORIMBI responsabile dell'addebito disciplinare che gli e stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.