F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009 Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO RAUSI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 001 del 03 Luglio 2009
Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO RAUSI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Rausi e stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato per parte della stagione sportiva 2008/2009 1attività di allenatore per la società ASD Gravina Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 30/9/2009.
Ritenuto che:
i fatti risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. ANTONINO RAUSI responsabile dell'addebito disciplinare che gli e stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/09/2009.