F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 17 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 19 Giugno 2009 2) RICORSO DEL CALC. OUSMANE SY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIBONESE/ANDRIA BAT DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 17 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 19 Giugno 2009
2) RICORSO DEL CALC. OUSMANE SY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIBONESE/ANDRIA BAT DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)
Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/Div del 7.10.2008 contenente la squalifica per 2 gare effettive inflitta al signor Ousmane SY (società Andria Bat S.r.l.) seguito gara Vibonese/Andria Bat del 5.10.2008 – per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco ma disinteressandosi del pallone. Il ricorrente ricostruisce i fatti in maniera diversa da come riportati nel referto arbitrale. La Corte di Giustizia Federale rileva la natura di prova privilegiata del referto arbitrale, pertanto, rinnovando la indicazione già espressa da codesta Corte che il referto arbitrale può essere impugnato per errore di persona o macroscopica erroneità, non può accogliere il ricorso del reclamante Per questi motiv la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ousmane SY. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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