F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 17 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 19 Giugno 2009 3) RICORSO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PALUMBO GIUSEPPE SEGUITO GARA MANFREDONIA/MELFI DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 17 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 19 Giugno 2009 3) RICORSO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PALUMBO GIUSEPPE SEGUITO GARA MANFREDONIA/MELFI DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008) Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 34/DIV del 21.10.2008 con il quale veniva sanzionato il signor Palumbo Giuseppe con la squalifica per 6 gare effettive per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante le gara Manfredonia/Melfi disputata il 5.10.2008; allontanato dal terreno di gioco, al termine dell’incontro, attendeva all’ingresso degli spogliatoi la terna arbitrale verso la quale si scagliava in modo aggressivo e minaccioso, prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine; in tale circostanza, reiterava frasi offensive verso la terna arbitrale; negli spogliatoi stazionava davanti alla porta degli ufficiali di gara, continuando ad inveire contro essi e verso un addetto federale. Il ricorrente reclama la sproporzionalità della sanzione inflitta poiché la violenza è stata nei comportamenti e non con atti fisici nei confronti della terna arbitrale; la reiterazione delle espressioni offensive va valutata e ridimensionata alla luce di un comportamento generale di esasperazione degli animi e lo stazionamento avanti la porta della terna arbitrale non voleva essere né offensivo né intimidatorio ma solo finalizzato alla richiesta di spiegazioni per quanto accaduto. L’atteggiamento del Palombo non è pertanto da intendersi né aggressivo né minaccioso bensì finalizzato al solo pacifico intento di chiedere spiegazioni senza volere perciò trascendere in gesti in quale modo intimidatori o, peggio ancora, violenti. Chiede, pertanto, la riforma dell’impugnata delibera e che venga ridotta congruamente e significatamente la squalifica inflitta al signor Palombo Giuseppe. La Corte, visti gli atti ufficiali di gara rileva che il comportamento complessivo del Palombo va inteso come violento, sia nelle intenzioni che nell’evolversi; che anzi proprio la incapacità di calmarsi anche a gara terminata, reiterando ingiurie ed affermazioni offensive, nonché tenendo un comportamento minaccioso ed aggressivo, inquadrano la fattispecie sanzionatoria in quella precisata dal Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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