F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 17 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 19 Giugno 2009 4) RICORSO DEL SIGNOR SANNINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/MEZZOCORONA DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 17 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 19 Giugno 2009 4) RICORSO DEL SIGNOR SANNINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/MEZZOCORONA DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008) L'allenatore della società AS Varese 1910, signor Giuseppe Sannino, ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Com. Uff. n. 38 del 14.10.2008, con il quale si è visto infliggere la squalifica per 2 giornate. All'origine del provvedimento sta il referto arbitrale, nel quale si riferisce di una frase gravemente ingiuriosa rivolta dal Sannino ad un calciatore della squadra avversario. Tale presupposto di fatto è contestato nel ricorso, giacché il signor Sannino, pur ammettendo di aver pronunciato le frasi riportate dall'arbitro, sostiene di averle indirizzate ad un calciatore della propria squadra. Ne risulterebbe attenuato il contenuto ingiurioso delle espressioni perché, come il ricorrente osserva, il ricorso ad un linguaggio triviale è consueto nella propria squadra e in particolare è da lui molto utilizzato. Il ricorrente chiede che sia consultato l'arbitro dell'incontro per verificare la propria ricostruzione dei fatti; propone a questa Corte di riformare il giudizio del Giudice Sportivo annullando la squalifica o riducendola a 1 sola giornata. La Corte osserva che quand'anche la frase ingiuriosa in questione fosse stata rivolta ad un calciatore della propria squadra, ciò non ne diminuirebbe la gravità, anche perché i calciatori in campo sono tutti tesserati e tutti devono essere tutelati in ugual modo. In altri termini: non è il soggetto destinatario delle frasi ingiuriose che ne determina la sanzionabilità, giacché il ricorso ad un linguaggio violento e ingiurioso è comunque da sanzionare in quanto potenzialmente fonte di tensioni in campo e fuori di esso. Per questo motivo si ritiene superfluo consultare il direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Sannino Giuseppe. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it