F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 19 Giugno 2009 1) RICORSO U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CASSANI ELENA SEGUITO GARA CARIANESE CALCIO/BARCON DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com Uff. n. 32 del 15.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 19 Giugno 2009 1) RICORSO U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CASSANI ELENA SEGUITO GARA CARIANESE CALCIO/BARCON DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com Uff. n. 32 del 15.10.2008) Con comunicazione del 16.10.2008, la Carianese Calcio Femminile preannunciava formale ricorso con procedura d’urgenza, poi inoltrato il 20.10.2008, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile emessa con Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Barcon disputata a Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR) il 12.10.2008 nel corso della quale Elena Cassani del Carianese aveva rivolto una frase di chiaro contenuto offensivo e discriminatorio nei confronti del direttore di gara integrando la violazione dell’art. 11 C.G.S. rubricato Responsabilità per comportamenti discriminatori; effettivamente - come si evince dalla testuale lettura del referto arbitrale “… a fine gara mentre, mi recavo verso lo spogliatoio, la giocatrice n.3 (Cassani) profferiva al sottoscritto con fare minaccioso….” tra i vari insulti (n.d.r.) l’espressione “…terrone…” . A fronte di detto comportamento il Giudice sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico della calciatrice Elena Cassani. Il legale rappresentante del sodalizio ricorrente, nel chiedere in via principale la revoca della sanzione ed in via subordinata la riduzione della medesima eccepiva nel reclamo che la calciatrice, notoriamente educata e lealmente sportiva, era andata a chiedere al direttore di gara le ragioni dell’annullamento di una rete e che, in ogni caso, quest’ultimo aveva tenuto un comportamento non corretto nel corso di tutta la gara e – a dire della ricorrente – avrebbe subito l’influenza negativa del proprio collaboratore di linea. La decisione deve essere confermata e la sanzione comminata appare senz’altro proporzionata alla gravità del comportamento della giocatrice, la quale, attraverso il profferimento dei numerosi insulti al direttore di gara, gravemente connotati dall’ulteriore aggettivo terrone, ha palesemente violato l’art. 11 C.G.S. che sanziona – con appunto la squalifica di almeno cinque giornate al secondo comma – ogni illecito sportivo che si concretizzi con una condotta idonea a comportare “…offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione lingua sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica…”, esattamente come nel caso di specie. La sanzione contestata in questa sede è stata dunque correttamente applicata come prevista come minima edittale.Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano (Verona). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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