F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 19 Giugno 2009 4) RICORSO SIG. CROCE MORGAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 CGS CON RIFERIMENTO ALL’ART. 35 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 029 del 25.9.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 19 Giugno 2009
4) RICORSO SIG. CROCE MORGAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 CGS CON RIFERIMENTO ALL’ART. 35 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 029 del 25.9.2008)
Con atto datato 22.10.2008 il tesserato Morgan Croce ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico con la quale la detta Commissione ha inflitto all’odierno ricorrente la sanzione della squalifica fino al 30.11.2008 per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 35 Regolamento del Settore Tecnico per aver lasciato, nella Stagione Sportiva 2007/2008, che la conduzione tecnica del G.S. Latera, per la quale era tesserato quale allenatore, fosse svolta da altro collaboratore non in possesso di idonea squalifica. L’appello di che trattasi veniva notificato alla Corte di Giustizia Federale, mentre veniva omessa la notifica nei confronti della Procura che, nella seduta di trattazione, si costituiva al solo fine di eccepire l’inammissibilità del gravame. La fondatezza dell’eccezione come sopra sollevata trova conferma nell’art. 37 C.G.S., ed è accompagnata da ulteriore profilo di inammissibilità conseguente alla violazione dei termini di cui all’art. 38 stesso Codice, in quanto il provvedimento di prime cure, pubblicato sul Com. Uff. n. 29 del 25.9.2008, risulta tardivamente impugnato con la ricordata nota del 22.10.2008, inviata il 14 successivo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Croce Morgan. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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