F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 19 Giugno 2009 5) RICORSO S.S.D. PALESTRINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE LUCA GIAMPAOLO SEGUITO GARA ALBANO C5/PALESTRINA C5 DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 156 del 29.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 19 Giugno 2009 5) RICORSO S.S.D. PALESTRINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE LUCA GIAMPAOLO SEGUITO GARA ALBANO C5/PALESTRINA C5 DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 156 del 29.10.2008) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, letto il referto arbitrale relativo alla gara Albano Calcio a 5/ Palestrina Calcio a 5, disputata il 25.10.2008, irrogava al signor Luca Giampaolo allenatore della società Palestrina Calcio a 5 la squalifica per due giornate di gara in quanto “allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, continuava a impartire disposizioni dalla tribuna” (Com. Uff. n. 156 del 29.10.2008). La delibera è impugnata dal signor Giampaolo per quanto concerne l’irrogazione di una seconda giornata di squalifica. Il reclamante sostiene di essere stato nell’impossibilità di lasciare lo spazio antistante la entrata/uscita dal campo e di raggiungere la tribuna in quanto l’impianto era stato chiuso per motivi di ordine pubblico per la necessità di allontanare un sostenitore locale che inveiva contro i calciatori del Palestrina cercando di entrare in campo. Il reclamo è infondato. Il referto dell’arbitro descrive con precisione il comportamento del signor Giampaolo il quale, espulso dal campo per proteste, ha continuato ad impartire disposizioni ai propri calciatori dagli spalti dell’impianto sportivo. Per tale comportamento, elusivo della sanzione inflittagli dal direttore dio gara, in ordine al quale il reclamante non ha dedotto alcuna specifica censura, si rivela congrua, ad avviso del Collegio, la seconda giornata di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo in aggiunta a quella imposta per l’espulsione dal campo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Palestrina C5 di Palestrina (Roma). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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