F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Agosto 2009 6) RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PROPRIO IMPIANTO DAI SOSTENITORI DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA/FOGGIA DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D del 23.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Agosto 2009 6) RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PROPRIO IMPIANTO DAI SOSTENITORI DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA/FOGGIA DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D del 23.9.2008) Con reclamo del 28.6.2008 la Salernitana Calcio 1919 S.p.A., premesso che in riferimento all’incontro di calcio che si era disputato in Salerno in data 12.11.2006 tra la squadra locale e la U.S. Foggia, a seguito di episodi di violenza che si erano verificati ad opera dei tifosi ospiti, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con il Com. Uff. n. 79/C del 14.11.2006 aveva sanzionato la U.S. Foggia con l’ammenda di € 2.000,00 e l’obbligo del risarcimento dei danni arrecati alle strutture dello Stadio Arechi nel settore riservato ai suoi sostenitori, stante l’inadempimento della società obbligata, chiedeva alla Commissione Vertenze Economiche la condanna dell’U.S. Foggia, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 7.159,50, oltre gli interessi legali La Commissione Vertenze Economiche rigettava il reclamo della Salernitana Calcio ritenendo non provati i danni dedotti dalla società, in quanto quelli constatati dal commissario di campo a fine gara e analiticamente descritti erano sostanzialmente identici ai danni sicuramente causati dai sostenitori della S.S. Juve Stabia in occasione della gara casalinga immediatamente precedente del 29.10.2006 e già posti a carico della S.S. Juve Stabia. Contro tale decisione ha proposto ricorso la Salernitana Calcio S.p.A. deducendo che il settore danneggiato in occasione della precedente gara del 29.10.2006 era stato completamente ripristinato, prima della gara in questione, come risultava dall’allegato ”verbale di consegna” del responsabile del Comune di Salerno, mentre i danni arrecati dai sostenitori del Foggia erano stati oggetto di un ulteriore intervento ripristinatorio da parte della Impresa Saviello che in data 24.6.2008 aveva rilasciato fattura quietanzata dell’importo di € 6.124,97. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Il verbale di consegna del responsabile del Comune di Salerno, circa lo stato di agibilità dell’impianto sportivo, è privo di specifico valore probatorio al fine che ne occupa, in quanto ha ad oggetto gli impianti tecnologici a servizio della struttura, i locali spogliatoi delle rispettive squadre e la terna arbitrale, nonché quelli utilizzati per le postazioni televisive e giornalistiche e per il ricevimento delle Autorità. Per contro la infondatezza della pretesa risarcitoria risulta documentalmente, così come ha correttamente rilevato la Commissione Vertenze Economiche,dalla sostanziale identità dei danni constatati dall’Ispettore di Lega sig. Aurelio Giuliani con quelli del tutto simili a quelli sicuramente causati dai sostenitori della Juve Stabia in occasione della gara casalinga immediatamente precedente del 29.10.2006 e già posti a carico della S.S. Juve Stabia. Inoltre non soltanto manca la prova circa l’effettivo ripristino dei danni, ma risulta inconfutabilmente la prova del contrario dall’esame dei Computi Metrici prodotti nei rispettivi giudizi contro la S.S. Juve Stabia e l’U.S. Foggia,discussi entrambi nella odierna riunione,nei quali i “lavori designati”, cioè da eseguire, risultano sostanzialmente identici alla data della rilevazione del 14.12.2006, successiva a tutte e due le gare in cui sarebbero avvenuti i fatti controversi, a dimostrazione del fatto certo che alla data della gara incriminata, i lavori di ripristino dei danni verificatisi nella precedente gara casalinga non erano stati ancora eseguiti, contrariamente all’assunto della ricorrente società. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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