F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009 1) RICORSO A.S.D. C. ENNESE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.6.2009 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA ENNESE/SPORTING PELORO MESSINA DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 21.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009 1) RICORSO A.S.D. C. ENNESE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.6.2009 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA ENNESE/SPORTING PELORO MESSINA DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 21.1.2009) L’A.S.D.C. Ennese ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, il quale aveva comminato sanzioni a carico della squadra (perdita della gara, squalifica del terreno di gioco e ammenda) oltrechè squalifiche a vari calciatori e inibizione a dirigente, in ordine alla gara valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Under 21 Ennese/Sporting Peloro Messina disputata il 18.1.2009 e sospesa al 19’40” del secondo tempo per la sopravvenuta mancanza di sicurezza per la prosecuzione della gara, in seguito a tafferugli tra calciatori, a minacce e violenze subite dal direttore di gara e dal cronometrista e ad intemperanze da parte dei sostenitori della squadra ospitante. In particolare la società reclamante, nell’affermare di concordare con le censure comminate ai calciatori, in quanto il loro comportamento che condusse alla sospensione della gara non può comunque trovare giustificazione, chiede unicamente la revisione dei provvedimenti assunti verso la società, tenuto conto delle precarie condizioni economiche della stessa, ed in particolare chiede: a) la riduzione dell’ammenda; b) la riduzione della squalifica del campo insieme con la possibilità di disputare le gare interne sul proprio terreno di gioco a porte chiuse e c), in subordine, solo quest’ultima possibilità. Parte ricorrente aggiunge che la società si è prodigata per assicurare il regolare svolgimento della gara, come sarebbe dimostrato dal lodevole comportamento del dirigente La Paglia, nonché dalla comunicazione dello svolgimento dell’incontro fatta alla Questura dal Comune di Enna, su segnalazione della società Ennese. Il reclamo va rigettato. I motivi ivi dedotti non sono suffragati da consistenti elementi idonei a condurre all’accoglimento delle richieste. Infatti il numero e l’intensità degli episodi di violenza e di minacce effettivamente verificatisi in occasione della gara, legittimano la misura delle sanzioni che il giudice di primo grado ha irrogato alla luce del disposto degli artt. 17 e 18 C.G.S.. Quanto alle circostanze evidenziate dalla società Ennese a proprio vantaggio, rilevasi che al comportamento del dirigente La Paglia (che riusciva a fermare il giocatore Cassarà intenzionato a proseguire nei suoi atti di violenza) fa riscontro quello del dirigente Valera (il quale invece, per la sua condotta irriguardosa verso l’arbitro, è stato inibito dal giudice di prime cure sino al 18.2.2009) e che la comunicazione fatta pervenire alla Questura, costituendo mera segnalazione preventiva di una manifestazione avente evidenti ripercussioni di ordine pubblico, comunque prescinde e quindi non costituisce un’esimente rispetto agli accadimenti di tipo violento che potevano successivamente intervenire (come è effettivamente avvenuto). Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. C. Ennese di Enna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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