F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009 2) RICORSO PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALLA CALCIATRICE RUBBIOLI LYUBA INFLITTA SEGUITO GARA CERVIA CALCIO FEMMINILE/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009
2) RICORSO PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALLA CALCIATRICE RUBBIOLI LYUBA INFLITTA SEGUITO GARA CERVIA CALCIO FEMMINILE/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio femminile della Lega Nazionale Dilettanti, letto il referto relativo alla gara Cervia/Pisa, disputata il 18.1.2009, irrogava alla calciatrice Rubbioli Lyuba dell’A.S.D. Pisa Calcio Femminile la squalifica per otto giornate di gara perché, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, proferiva frasi offensive nei confronti del direttore di gara e, espulsa dal campo, si avventava contro di questi gridando frasi minacciose, non riuscendo, peraltro, nell’intento di raggiungerlo perché fermata dalle compagne di
squadra (Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009). La delibera del Giudice Sportivo è impugnata dall’A.S.D. Pisa Calcio Femminile. Rileva il Collegio che le deduzioni della società reclamante, dirette genericamente a sindacare il comportamento dei direttori di gara che terrebbero un atteggiamento di sufficienza, se non di derisione, nei confronti delle calciatrici e del calcio femminile in genere, non sono evidentemente censure idonee ad infirmare la delibera impugnata. Il Collegio, peraltro, pur dovendo confermare il giudizio sulla gravità del comportamento antiregolamentare tenuto dalla calciatrice Rubbioli, ritiene che la sanzione sia eccessiva sulla base dei criteri retributivi ai quali si attiene la Sezione. Si ritiene, pertanto, più proporzionata al fatto commesso dalla calciatrice la squalifica per sei giornate di gara. Il reclamo, pertanto, è parzialmente accolto in tal senso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Pisa, riduce a sei giornate effettive di gara la squalifica inflitta alla calciatrice Rubbioli Lyuba. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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