F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009 3) RICORSO A.S.D. IMM. CASALUNA ORTE C5 AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2009 AL SIG. NESTA LUCIANO;SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE ANTONAZZI MIRKO, INFLITTE SEGUITO GARA IMM. CASALUNA ORTE C5/PALESTRINA CALCIO A 5 DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009 3) RICORSO A.S.D. IMM. CASALUNA ORTE C5 AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2009 AL SIG. NESTA LUCIANO;SQUALIFICA PER 4 GARE AL CALCIATORE ANTONAZZI MIRKO, INFLITTE SEGUITO GARA IMM. CASALUNA ORTE C5/PALESTRINA CALCIO A 5 DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, letto il referto arbitrale relativo alla gara Casaluna Ortte Calcio a 5/Palestrina Calcio a 5, disputata il 17.1.2009 per il Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B, , irrogava le seguenti sanzioni: 1) a carico della società A.S.D. Imm. Casaluna Orte Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00, in quanto i sostenitori di detta società per tutto il secondo tempo della gara avevano rivolto ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara e, inoltre, perché un proprio calciatore, espulso dal campo, assisteva alla partita dalla tribuna da dove inveiva contro gli arbitri della gara con reiterate ingiurie e minacce e, infine, perché non era stato osservato l’obbligo di assistenza medica durante la gara; 2) a carico del dirigente della stessa società, signor Nesta Luciano, l’inibizione fino al 28.2.2009 per proteste nei confronti dell’arbitro per le quali è stato anche allontanato dal campo; 3) a carico del calciatore della società in questione, Antonazzi Mirko, la squalifica per quattro giornate di gara, perché dopo essere stato espulso dal campo di gioco per somma di ammonizioni, inveiva contro il direttore di gara proferendo frasi offensive e, quindi, collocatosi in tribuna continuava ad offendere e a minacciare gli arbitri (Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009). La A.S.D. Imm. Casaluna Orte Calcio a 5 propone reclamo avverso tale delibera. La società reclamante non nega gli episodi ma minimizza la loro portata, affermando che i cori del pubblico non sono andati oltre il limite del “folcloristico” e che i comportamenti del dirigente e del calciatori devono essere considerati puniti con eccessiva severità considerando anche che tali comportamenti hanno anche origine nel nervosismo determinato da non sempre limpide decisioni arbitrali. La società reclamante, invece, ritiene corretta la sanzione per quanto concerne la mancanza di assistenza medica. Il reclamo va respinto. Non sono certo espressione di folklore le ingiurie e le minacce urlate dai sostenitori della società reclamante in direzione degli arbitri della gara né possono essere ritenute frutto di “dialettica vocale” le espressioni ingiuriose e minacciose proferite a più riprese dal calciatore Antoniozzi nei confronti del direttore di gara. Quanto alla sanzione a carico del dirigente della società reclamante deve rilevarsi che il signor Nesta non ha avuto affatto quel comportamento civile al quale fa riferimento la reclamante, non potendosi certamente “civile” l’espressione “sei una caroigna” rivolta dal predetto dirigente al direttore di gara. Il reclamo, in conclusione, va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Imm. Casaluna Orte 5 di Orte (Viterbo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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