F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009 4) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MOREIRA RODRIGO SEGUITO GARA LORETO APRUTINO C5/AZZURRI CONVERSANO DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009
4) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MOREIRA RODRIGO SEGUITO GARA LORETO APRUTINO C5/AZZURRI CONVERSANO DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 352 del 21.1.2009)
L’A.S.D. Loreto Aprutino C5 ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, il quale in ordine alla gara A.S.D. Loreto Aprutino C5/Azzurri Conversano disputata il 18.1.2009 e valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie B Girone D, aveva comminato, tra le altre sanzioni, la squalifica per 3 gare al calciatore Moreira Rodrigo “per aver colpito, al termine del primo tempo, un calciatore avversario con ripetuti schiaffi al volto”. La società reclamante chiede la revoca e l’annullamento della sanzione irrogata e, in subordine, la diminuzione della stessa, motivando la richiesta con l’affermazione che tra il Moreira ed il calciatore ospite “ci sono state solo e solamente scambi verbali e accuse e non schiaffi come riportato dal R.A.” Il reclamo va rigettato. Nella specie, dal rapporto arbitrale si evince con ogni chiarezza che il calciatore Moreira Rodrigo è stato espulso insieme con un calciatore avversario in quanto entrambi “al termine del primo tempo durante l’ingresso negli spogliatoi…. si colpivano ripetutamente con schiaffi al volto” ed è tale motivazione che è stata recepita dal giudice di primo grado per la comminazione della squalifica. A fronte delle risultanze del referto, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata, il ricorrente adduce solo una diversa personale ricostruzione dei fatti, senza però suffragarla nemmeno con un minimo di prova, con la palese inosservanza del fondamentale principio onus probandi incumbit ei qui dicit. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara) Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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