F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 1) RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALLA CALCIATRICE PUGGIONI MARIA ADRIANA INFLITTA SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/C.F. CAPRERA DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 1) RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALLA CALCIATRICE PUGGIONI MARIA ADRIANA INFLITTA SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/C.F. CAPRERA DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009) Il G.S. C.F. Caprera in data 3.2.2009 ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del precedente 22 gennaio, il quale aveva comminato la squalifica per 8 gare alla calciatrice Puggioni Maria Adriana per avere questa “posto in essere una condotta chiaramente violenta profferendo, oltre che ingiurie e offese, gravi minacce all’incolumità fisica” dell’arbitro, in ordine alla gara valevole per il Campionato Nazionale Serie B di Calcio Femminile Bogliasco Pieve/C.F. Caprera, disputata il 18.1.2009 e terminata col punteggio 3-1. In particolare la società reclamante, una volta acquisito il referto arbitrale, afferma – indicando a sostegno la testimonianza del capitano e del dirigente accompagnatore della società Caprera - che la Puggioni, pur se a fine partita aveva “chiesto il nome dell’arbitro con un atteggiamento ironico e canzonatorio”, in realtà non aveva inteso minacciare il direttore di gara allorché aveva asserito “di chiamare il proprio padre o un amico”, dal momento che questi si trovavano a circa 700 Km da Bogliasco, città in cui la gara fu disputata. Conclusivamente la parte ricorrente, nell’invocare come attenuante la giovane età della calciatrice, chiede in via principale l’annullamento della sanzione inflitta e in via subordinata, la diminuzione della stessa. Il reclamo va parzialmente accolto. L’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha fatto applicazione, prevede che la sanzione minima della squalifica per 8 giornate venga comminata al calciatore colpevole di “una condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”. Nella fattispecie, dal referto arbitrale risulta che la Puggioni profferì sì ingiurie ed offese ed anche minacce all’indirizzo dell’arbitro (condotte, tutte, sicuramente connotate dal carattere antisociale) ma, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ella non tenne un atteggiamento di vera violenza, atteso che quest’ultima si concreta in una volontaria azione, impetuosa ed incontrollata, caratterizzata da aggressione ed effettiva coercizione verso altri. D’altro canto, non possono essere accolte le altre argomentazioni difensive, quali la disponibilità dei testi indicati (trattandosi di soggetti appartenenti alla stessa squadra della Puggioni) e la giovane età della medesima (in relazione alla quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non possono non essere richiesti una maggiore correttezza di comportamento ed il rispetto altrui). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Puggioni Maria Adriana a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituire la tassa reclamo.
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