F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 2) RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE ALLA CALCIATRICE COSSA BERNARDETTE INFLITTA SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/C.F. CAPRERA DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 2) RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE ALLA CALCIATRICE COSSA BERNARDETTE INFLITTA SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/C.F. CAPRERA DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009) Il G.S. C.F. Caprera in data 3.2.2009 ha proposto reclamo contro la decisione del precedente 22 gennaio del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, il quale aveva comminato la squalifica per 6 gare alla calciatrice Cossa Bernardette per avere questa tentato di sferrare un pugno ad un avversario senza peraltro riuscirvi e per aver profferito ingiurie e frasi offensive nonché minacce nei confronti dell’arbitro, in ordine alla gara valevole per il Campionato Nazionale Serie B di Calcio Femminile Bogliasco Pieve/C.F. Caprera, disputata il 18.1.2009 e terminata col punteggio 3-1. In particolare la società reclamante, una volta acquisito il referto arbitrale, afferma – indicando a sostegno la testimonianza del capitano e del dirigente accompagnatore della società Caprera - che la Cossa “in realtà, subiva un fallo da un’avversaria e, cadendo a terra, sollevava istintivamente una mano per coprirsi” e che, poi, dopo aver subìto l’espulsione uscì dal campo con le braccia alzate “inveendo in silenzio contro chiunque ma senza profferire verbo, meno che mai contro l’arbitro”. Conclusivamente la parte ricorrente, nell’invocare come attenuante la giovane età della calciatrice, chiede in via principale l’annullamento della sanzione inflitta e in via subordinata, la diminuzione della stessa. Il reclamo va parzialmente accolto. L’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. prevede che la sanzione minima della squalifica per 2 giornate venga comminata al calciatore colpevole di “una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Nella fattispecie, con riguardo alla natura della condotta quale descritta nel referto arbitrale, risulta che la Cossa profferì sì ingiurie ed offese ed anche minacce all’indirizzo dell’arbitro, ma poi non portò ad esecuzione un atto violento, avendo ella solo tentato, senza però riuscirvi, di sferrare un pugno ad un’avversaria. Il Collegio - nel rilevare che pur se trattasi comunque di violenza, questa viene in rilievo solo a livello di tentativo e non di consumazione – reputa congrua, sotto il profilo della sanzione, l’applicazione di una sanzione più lieve di quella comminata in prime cure. D’altro canto, non possono essere accolte le altre argomentazioni difensive, quali la disponibilità dei testi indicati (trattandosi di soggetti appartenenti alla stessa squadra della Cossa) e la giovane età della medesima (in relazione alla quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non possono non essere richiesti una maggiore correttezza di comportamento ed il rispetto altrui). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Cossa Bernardette a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it