F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 3) RICORSO DELL’A.C.F. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BERTOLINI ALESSIA SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/TRENTO DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 3) RICORSO DELL’A.C.F. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BERTOLINI ALESSIA SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/TRENTO DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009) La A.C.F. Trento ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con la quale, a seguito della gara tra la stessa A.C.F. Trento e la Gordige, era stata inflitta la sanzione della squalifica di otto gare alla calciatrice Alessia Bertolini. A sostegno dell’impugnazione la A.C.F. Trento deduceva che il comportamento della giocatrice non integrava gli estremi della condotta violenta in quanto il tiro violento che, proprio in concomitanza della fine della partita, avrebbe calciato la Bertolini non era in alcun modo diretto a colpire l’arbitro (come risultava, in concreto, essere avvenuto) bensì rappresentava un estremo tentativo dell’atleta di segnare una rete, senza alcuna intenzione di raggiungere il direttore di gara. Da qui la richiesta della riforma della decisione di primo grado nel senso dell’annullamento o, quanto meno, di una riduzione della sanzione. Il ricorso appare infondato. In realtà il referto arbitrale appare sul punto di inequivocabile tenore e riporta l’episodio in termini di assoluta chiarezza. Precisa, infatti, l’arbitro che “subito dopo il fischio finale” l’atleta Alessia Bertolini “in segno di disprezzo calciava contro di me la palla in modo violento colpendomi al volto”. Di là da ogni considerazione sulla valutazione compiuta dall’arbitro in ordine all’asserito “segno di disprezzo” che avrebbe caratterizzato il tiro, resta il fatto inequivocabile che il calcio è stato tirato dopo il fischio finale ed ha colpito l’arbitro, non già di schiena (come sostiene la A.C.F. Trento) bensì al volto. Elementi di fatto, questi, che, in virtù del valore probatorio privilegiato spettante al referto arbitrale, militano entrambi in direzione della radicale inconsistenza delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Trento di Trento. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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