F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 4) RICORSO DELL’A.S.D. IMM. CASALUNA ORTE C5 AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE; ULTERIORE INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18.3.2009 AL SIG. NESTA LUCIANO; INFLITTE SEGUITO GARA POLARIS/IMM. CASALUNA ORTE C5 DEL 24.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 371 del 28.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 4) RICORSO DELL’A.S.D. IMM. CASALUNA ORTE C5 AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE; ULTERIORE INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18.3.2009 AL SIG. NESTA LUCIANO; INFLITTE SEGUITO GARA POLARIS/IMM. CASALUNA ORTE C5 DEL 24.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 371 del 28.1.2009) La “A.S.D.Imm. Casaluna Orte C5” proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale, a seguito della gara con la Polaris Calcio C5 del 24.1.2009, era stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 250,00 alla società e la inibizione a svolgere attività fino al 18.3.2009 al dirigente Luciano Nesta. Deduceva la reclamante che il signor Nesta Luciano, dirigente già inibito dal presenziare, pur essendo effettivamente presente all’incontro si sarebbe limitato ad assistere alla partita insieme al pubblico, non si sarebbe mai presentato come dirigente, e non avrebbe pronunziato le frasi ingiuriose riportate nel referto arbitrale in virtù delle quali il giudice sportivo aveva disposto la sanzione. Sulla base di queste osservazioni veniva invocata la riforma della decisione, quanto meno nel senso di una riduzione delle sanzioni. Il ricorso appare infondato. La puntuale descrizione contenuta nel referto arbitrale del comportamento del signor Luciano Nesta risulta di inequivocabile tenore. Si dice infatti che lo stesso, indossando una giacca munita dello stemma sociale si era presentato come dirigente e, durante l’incontro, aveva rivolto insulti ed ingiurie invitando tra l’altro i giocatori della propria squadra ad un comportamento anti sportivo. Dinanzi a circostanze così chiaramente riportate nell’atto ufficiale la società reclamante si limita a sostenere la asserita non veridicità del referto senza indicare alcun profilo dal quale poter desumere una contraddizione o un vizio logico del referto stesso. Ed è, pertanto, evidente che al referto arbitrale deve essere riconosciuto il valore probatorio privilegiato riconosciuto dall’ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Imm. Casaluna Orte C5 di Orte (Viterbo). Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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