F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 5) RICORSO DELL’A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 TORINO/ASSEMINI C5 DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 5) RICORSO DELL’A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 TORINO/ASSEMINI C5 DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009) Con decisione pubblicata nel Com. Uff. 370 del 28.1.2009 il Giudice Sportivo del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A2 rigettava il reclamo proposto dalla Società Assemini C5 tendente ad impedire l’omologazione della gara disputata da tale società contro la Calcio A5 Torino il precedente 17 gennaio ed omologava il risultato conseguito al termine dell’incontro. Il primo giudice osservava come fosse infondato il reclamo proposto che metteva in luce la presunta irregolarità dello schieramento da parte della società reclamata in qualità di allenatore di Giuseppe Visconti, che aveva subito la squalifica per una giornata effettiva di gara per cumulo di ammonizioni, questa volta in qualità di giocatore. In particolare, la decisione poneva in rilievo come nella condotta dall’altra parte contestata al Visconti in quanto allenatore non fossero ravvisabili le condizioni di cui all’art. 17 comma 5 lett. c) ultimo capoverso C.G.S., in quanto la condotta punibile si sarebbe solo concretizzata laddove il Visconti fosse stato – contrariamente a quel che era concretamente avvenuto – indicato nella distinta quale calciatore, piuttosto che come allenatore. Contro tale decisione l’originaria reclamante ha proposto impugnazione a questa Corte lamentando che essa si sarebbe posta in contrasto con il generale obbligo di cui all’art. 1 C.G.S. sotto il profilo che non avrebbe considerato la volontà elusiva della sanzione disciplinare di cui era stato destinatario manifestata dal Visconti. Ciò premesso, la Corte rileva che il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa. Ed invero, la decisione impugnata non merita alcuna censura, avendo fatto ineccepibile applicazione della normativa rilevante, in particolare ponendo in rilievo che la squalifica riguardava il diverso ruolo del Visconti quale calciatore e non quello di allenatore, concretamente e legittimamente svolto. A suffragio di questa evidente e inoppugnabile interpretazione letterale della norma si pone la circostanza di carattere logico ed equitativo secondo cui, diversamente opinando, si perverrebbe ad una inammissibile duplicazione di sanzioni e ad una illegittima estensione della portata della prima che finirebbe con l’interessare una sfera giuridica (qualità di allenatore) del soggetto squalificato estranea e diversa rispetto a quella (qualità di calciatore) da cui aveva tratto origine l’originaria sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Assemini (Cagliari). Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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