F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 8) RICORSO DELL’ A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2009 INFLITTA AL SIG. MONTANELLI OLIVIERO SEGUITO GARA A.S.D. GRIFO PERUGIA/FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 8) RICORSO DELL’ A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2009 INFLITTA AL SIG. MONTANELLI OLIVIERO SEGUITO GARA A.S.D. GRIFO PERUGIA/FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica fino al 18.2.2009 inflitta al signor Montanelli Oliviero. Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Montanelli durante la gara A.F.D. Grifo Perugia/Francavilla Fontana del 25.1.2009, in quanto, allontanato per proteste, profferiva frasi gravemente offensive e ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Avverso tale provvedimento la società A.F.D. Grifo Perugia ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.1.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 17.2.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.F.D. Grifo Perugia di Perugia, dichiara estinto il procedimento. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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