F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 28 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 28 Aprile 2010 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIATORE JULIO CRUZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 22.11.2009, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 28 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 28 Aprile 2010 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIATORE JULIO CRUZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 22.11.2009, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009) Preso atto della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Napoli/Lazio, disputata in data 22 novembre 2009 e valevole per il Campionato di Serie “A”, infliggeva al calciatore Julio Cruz, tesserato per la S.S. Lazio S.p.A., la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per aver morso l’avambraccio del giocatore Leandro Rinaudo, suo avversario. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Julio Cruz, il quale (i) chiede che venga valutata dalla Corte la tempestività della segnalazione della Procura Federale, con cui l’episodio in questione è stato portato a conoscenza del Giudice Sportivo e, al tempo stesso, (ii) lamenta l’impossibilità di accertare, attraverso le immagini televisive acquisite agli atti, se il gesto oggetto di contestazione sia stato effettivamente compiuto. Per questi motivi, il signor Julio Cruz conclude per l’annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, per la riduzione della stessa. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27 novembre 2009, erano presenti il rappresentante della Procura Federale, che ha insistito per il rigetto del ricorso, e, per il signor Julio Cruz, gli avvocati Gentile e Longo, i quali si sono riportati alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, chiedendone l’accoglimento. La Corte, preliminarmente, vista l’eccezione di tardività della segnalazione inoltrata dalla Procura Federale al Giudice Sportivo sollevata dal ricorrente, vista la documentazione fornita dalla stessa Procura Federale e ritenuto che non fosse possibile accertare la tempestività della segnalazione in questione, con ordinanza ha disposto l’acquisizione, presso l’Ufficio del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, della documentazione comprovante l’orario di ricezione della medesima segnalazione, rinviando al giorno successivo, 28 novembre 2009, la trattazione del ricorso. Alla riunione tenutasi in data 28 novembre 2009, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, per il ricorrente, gli avvocati Gentile e Longo, nonché il presidente della S.S. Lazio S.p.A., signor Claudio Lotito. La Procura Federale deposita il report generale delle trasmissioni telefax eseguite in data 23 novembre 2009 e, allo stesso tempo, viene acquisito agli atti il giornale fax con lista delle ricezioni nella medesima data 23 novembre 2009, trasmessa dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti in ottemperanza alla citata ordinanza di questa Corte in data 27 novembre 2009. Gli avvocati Gentile e Longo contestano i documenti prodotti, in quanto dagli stessi non si rileva una corrispondenza tra la trasmissione della segnalazione effettuata dalla Procura Federale e la ricezione della stessa da parte del Giudice Sportivo. Il rappresentante della Procura Federale precisa che la rilevata discordanza di orario tra la trasmissione e la ricezione della segnalazione è dovuta al mancato aggiornamento dell’apparecchiatura telefax della Procura Federale a seguito del termine del periodo di vigenza dell’ora legale. La Corte, in relazione all’eccezione preliminare formulata dal ricorrente, esaminati i documenti depositati in data odierna, ritiene di non accogliere la stessa, in quanto dai citati documenti risulta la corrispondenza tra le operazioni di trasmissione e ricezione della segnalazione della Procura Federale, tenuto conto del mancato aggiornamento dell’apparecchiatura telefax al termine del periodo in cui vigeva l’ora legale. In ordine al merito della questione, la Corte esaminate tutte le immagini televisive in atti, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dal ricorrente. Questa Corte, infatti, condivide in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione e ritiene, pertanto, violenta e passibile di sanzione la condotta tenuta dal calciatore Cruz nei confronti del proprio avversario. La Corte, pertanto, in virtù della qualificazione della condotta oggetto di analisi, ritiene che risultano integrati i requisiti di cui alla fattispecie delineata dall’articolo 35, comma 1.3 C.G.S. e che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti risulta congrua alla previsione dell’articolo 19, comma 4, lett. b), C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. rilevato che dalla documentazione acquisita può evincersi la tempestività della segnalazione della Procura Federale, respinge nel merito il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal calciatore Julio Cruz. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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