F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 06 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 10 Luglio 2012 1. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA RIMINI 1912/CUNEO 1905 DEL 20.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 06 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 10 Luglio 2012 1. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA RIMINI 1912/CUNEO 1905 DEL 20.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012, a seguito della gara di andata dei Play-Off Rimini/Cuneo del 21.5.2012, ha inflitto al Rimini 1912 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 “perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano verso la terna arbitrale cori inneggianti alla discriminazione territoriale; gli stessi intonavano cori offensivi verso il Presidente della Lega; i medesimi sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze”. La società sanzionata ha proposto ricorso volto ad ottenere la riduzione della sanzione sostenendo che gli atteggiamenti verificatisi, seppure censurabili, potrebbero essere definiti manifestazioni prive di qualsiasi effettività. In particolare, le offese rivolte alla terna arbitrale non si sarebbero concretizzate in atti astrattamente lesivi della loro incolumità e sarebbero riconducibili ad un numero limitato e circoscritto di pseudo tifosi, mentre non vi sarebbero stati “cori” offensivi versi il Presidente della Lega, in quanto segnalati unicamente dall’Arbitro e dal secondo assistente e non anche dai collaboratori della Procura e dal Commissario di campo, per cui sarebbe più corretto qualificare gli stessi come frasi urlate da qualche pseudo tifoso impercettibili da soggetti non posti nell’immediata vicinanza. La Corte rileva che l’ammenda è stata inflitta in relazione a tre distinte condotte della tifoseria ospite, vale a dire: i cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la terna arbitrale; i cori offensivi verso il Presidente della Lega; l’introduzione, l’accensione ed il lancio nel recinto di gioco di fumogeni. Le condotte de quibus sono oggettivamente accertate in quanto, i cori offensivi verso l’arbitro o la terna arbitrale e verso la Lega o il suo Presidente nella loro essenza risultano sia dal rapporto dell’arbitro sig. Domenico Rocca che dell’assistente arbitrale sig. Alessandro Marinelli, mentre l’introduzione, l’accensione ed il lancio di fumogeni risultano sia dal rapporto del Commissario di campo che dalla relazione del collaboratore della Procura federale. Di talché, l’entità della sanzione irrogata appare congrua in quanto non è riferita solo ai cori rivolti alla terna arbitrale ed al Presidente della Lega, in relazione ai quali la ricorrente ha dedotto la sproporzione della sanzione, ma anche all’introduzione, all’accensione ed al lancio di fumogeni. In conclusione, il ricorso va respinto e, di conseguenza, va disposto l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Rimini 1912 di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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