• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2012
1) RICORSO CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. CALIUMI CLAUDIO (LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CARPI F.C. 1909 S.R.L.), INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 6981/176 PF 11-12/SP/FDA DEL 4.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 94/CDN dell’8.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2012
1) RICORSO CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. CALIUMI CLAUDIO (LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CARPI F.C. 1909 S.R.L.), INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 6981/176 PF 11-12/SP/FDA DEL 4.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 94/CDN dell’8.5.2012)
Con preannuncio di reclamo del 9.5.2012 la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Di seguito, in sintesi, i fatti.
La società Carpi F.C. 1909, essendo impossibilitata a svolgere l’attività sportiva nell’impianto di sua proprietà a causa di lavori di manutenzione straordinaria, presentava all’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. una richiesta di autorizzazione a poter svolgere suddetta attività presso lo stadio Giglio, di proprietà del curatore fallimentare della società Mirabello 2000 S.p.A. e concesso in uso alla stessa società di Reggio Emilia. L’A.C. Reggiana 1919, in data 29.6.2011, inviava alla Lega Calcio e, per conoscenza, alla Commissione Criteri Infrastrutturali e alla Società Carpi una nota con cui esprimeva parere favorevole alla concessione in uso dell’impianto in favore della società modenese. La Commissione Criteri Infrastrutturali riscontrava che la società Carpi F.C. 1909 depositava la documentazione comprovante la disponibilità del sopracitato impianto – rilasciata dal curatore del fallimento Mirabello 2000 – soltanto in data 12 luglio, in violazione del termine del 30.6.2011 imposto dal Titolo II, punto 1) del Sistema Licenze Nazionali e rimetteva gli atti alla Procura Federale la quale deferiva il sig. Claudio Caliumi, legale rappresentante della società all’epoca dei fatti, per violazione di quanto disposto dal Titolo II, punto 1) del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011 e la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la delibera in epigrafe indicata, infliggeva al Caliumi la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla società l’ammenda di € 10.000,00. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 28.5.2012, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva di aver adempiuto con la massima diligenza possibile agli obblighi previsti dal Titolo II, punto 1) del Sistema Licenze Nazionali, laddove viene richiesto di presentare la documentazione comprovante “un contratto, una convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare”, giacchè aveva richiesto all’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. la disponibilità dello Stadio Giglio di Reggio Emilia per la stagione sportiva 2011/2012 che si era espressa positivamente in data 29.6.2011. L’autorizzazione a poter usare l’impianto era stata richiesta alla Reggiana in virtù dell’atto con cui il curatore del fallimento Mirabello 2000, proprietario dello stesso, ne aveva concesso l’uso alla sopracitata Reggiana rendendola, di fatto, titolare di ogni diritto sul bene (come si può evincere dal fatto che veniva riconosciuta alla società di Reggio Emilia la facoltà di organizzare manifestazioni o concerti all’interno dell’impianto o dalla circostanza che la società Carpi corrisponde alla stessa Reggiana i canoni pattuiti per l’utilizzo dello stadio). Si sosteneva, ancora, che il curatore fallimentare, nel suo atto del 12.7.2011, si limitava a “prendere atto” di quanto richiesto dalla società Carpi e “nulla oppone” a che la stessa utilizzi lo stadio Giglio “già concesso in uso all’Associazione Calcio Reggiana 1919”, la quale, di fronte alla richiesta della reclamante, non rispondeva di non poter disporre del bene ma, addirittura, concedeva l’autorizzazione all’utilizzo dello stadio. Non c’è motivo per cui la società reclamante avrebbe dovuto richiedere la documentazione ad un soggetto giuridico che si era precedentemente spogliato del potere sul bene immobile, concedendo tutti i diritti sullo stesso alla società Reggiana. Si chiedeva l’annullamento delle sanzioni inflitte con la decisione di primo grado. All’odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l’Avv. Stefano Vitale per delega dell’Avv. Mattia Grassani, difensore della Società Carpi F.C. 1909 S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti.
La Corte visto il disposto del Titolo II, punto 1), lettera b) del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011; - considerato che la locuzione “documento equivalente” citata nella sopracitata norma può intendersi riferita anche all’atto con cui l’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. comunicava la concessione in uso dell’impianto Giglio in favore della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. giacchè la successiva “presa d’atto” non sembra aggiungere nulla, dal punto di vista giuridico, ad un atto che può essere ritenuto già perfetto; - considerato, altresì, che la formalizzazione del citato atto concessorio senza alcuna riserva può aver ingenerato un legittimo affidamento nel concessionario, il quale sembrerebbe essersi attivato per ottenere la menzionata “presa d’atto” solo a fronte di perplessità espresse dalla Commissione Criteri Infrastrutturali accoglie il ricorso in epigrafe. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 di Carpi (Modena) annullando le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. CALIUMI CLAUDIO (LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CARPI F.C. 1909 S.R.L.), INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 6981/176 PF 11-12/SP/FDA DEL 4.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 94/CDN dell’8.5.2012)"