F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2012 2) RICORSO SIG. BUGLIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2012 INFLITTA SEGUITO GARA DI RITORNO DELLA SEMIFINALE PLAY-OFF CASALE/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 223/DIV del 28.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2012
2) RICORSO SIG. BUGLIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2012 INFLITTA SEGUITO GARA DI RITORNO DELLA SEMIFINALE PLAY-OFF CASALE/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. 223/DIV del 28.5.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012, a seguito della gara di Play-Off Casale/Virtus Entella del 27.5.2012, ha inflitto all’allenatore del Casale Calcio S.r.l. Francesco Buglio la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2012 “perché al termine della gara avvicinava l’arbitro e dopo avergli rivolto reiterate frasi offensive e minacciose tentava di aggredirlo, a ciò impedito dall’intervento di altri tesserati; lo stesso comunque insisteva nel suo atteggiamento gravemente offensivo verso l’arbitro fino all’ingresso negli spogliatoi, reiterandolo ulteriormente negli spogliatoi anche in momenti successivi”. Il tesserato, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Andrianopoli, ha proposto ricorso avverso tale decisione chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa a squalifica per 2 gare effettive. Il ricorrente ha contestualizzato gli avvenimenti per evidenziare come la sanzione irrogata sia eccessiva e sproporzionata rispetto all’effettiva offensività del comportamento. Ha evidenziato, tra l’altro, il contesto fortemente emotivo in cui la squadra si sarebbe trovata ad affrontare la gara per la delicata situazione societaria, e che il suo contegno, per quanto veemente, non sarebbe stato né violento né minaccioso. Ha dedotto l’eccessività e la sproporzione della sanzione sulla base di una valutazione sia intrinseca sia estrinseca, ponendo in rilievo, da un lato, che le affermazioni rivolte al direttore di gara denoterebbero non tanto violenza ed aggressività, quanto amarezza e delusione, laddove la sanzione irrogata sembrerebbe quasi individuare la persona del signor Buglio come unico responsabile di eventi obiettivamente incresciosi ma attribuibili esclusivamente al comportamento della società, della tifoseria ed in parte anche dei calciatori, dall’altro, che, non avendo egli attinto alla persona del direttore di gara né tentato di farlo, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva e sproporzionata anche in relazione alla giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva consolidatasi in casi analoghi. Dal rapporto dell’arbitro, signor Francesco Castrignanò, emerge che “al termine dell’incontro, facevo rientro negli spogliatoi grazie all’aiuto di agenti di polizia; subito dopo il triplice fischio, venivo infatti avvicinato da numerosi tesserati dell’A.S. Casale Calcio (calciatori e dirigenti) in particolare l’allenatore (Buglio Francesco) il quale tentava più volte di aggredirmi ma veniva bloccato e dagli agenti di polizia accorsi sul posto e dagli steward presenti nell’impianto. In particolare il signor Buglio mi rivolgeva frasi del tipo: ‘Hai rovinato il lavoro di un anno!! Hai rovinato me e la mia famiglia, fatti avvicinare b…..! Sei una merda, figlio di p……’. Nonostante i diversi tentativi da parte delle forze dell’ordine e degli steward di allontanarlo e distoglierlo dal suo intento, e date le difficoltà nel raggiungere il tunnel conducente negli spogliatoi per il sopraggiungere di numerosi altri giocatori locali, molti dei quali privi di maglia, osservavo il signor Buglio inseguirmi ed urlarmi frasi irriguardose (‘bastardo, ci hai rovinato’)”. Dal rapporto dell’ispettore tecnico Alberto Fardin emerge che “al fischio finale calciatori e allenatore del Casale raggiungevano in massa l’arbitro tentando di accerchiarlo” e che negli spogliatoi “Anche l’allenatore del Casale si lamentava ad alta voce verso l’arbitro: ‘hai rovinato un anno di lavoro di questi ragazzi’, ‘Se ha la coscienza a posto non esce scortato!’, ‘Adesso a questo signore daranno una promozione!’, ‘Dovete arrestare lui, non noi’.” Circostanze analoghe emergono dal rapporto dell’ispettore amministrativo Davide Massarani. Il Commissiona di campo, inoltre, ha fatto presente che: “Al termine della gara in seguito ai tempi di recupero l’allenatore del Casale signor Francesco Buglio si avvicinava all’arbitro con scopi di contatto fisico non riuscendoci per il cordone protettivo che in quel momento la Polizia di Stato aveva assunto”. I collaboratori della Procura Federale, infine, hanno evidenziato che “L’allenatore del Casale, sig. Buglio Francesco, si contraddistingueva altresì per le proteste e, visibilmente alterato, tentava di aggredire fisicamente l’Arbitro, non riuscendovi solamente per l’intervento della Forza Pubblica. Il medesimo allenatore, signor Buglio Francesco, continuava negli spogliatoi ad inveire ripetutamente e per lungo tempo nei confronti degli Ufficiali di gara, riuscendosi a calmare solamente dopo circa un’ora dal termine della partita”. L’art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce che i rapporti dell’arbitro, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, non può sussistere dubbio, in quanto chiaramente desumibile dal
rapporto dell’arbitro e dagli altri rapporti citati, che il sigNOR Buglio si sia reso responsabile di un tentativo di aggressione fisica nei confronti dell’arbitro al termine della gara, non andato a buon fine per l’intervento delle Forze dell’ordine e degli steward, e di reiterate frasi oltraggiose ed offensive sia al termine della gara che al rientro negli spogliatoi. La notevole gravità della condotta del tesserato, pertanto, può ritenersi oggettivamente accertata. La sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2012, vale a dire per sette mesi, tuttavia, appare sproporzionata in relazione alle circostanze in cui sono maturati gli incresciosi eventi. In primo luogo, la dinamica della gara che, fino al gol del pareggio ottenuto dalla Virtus Entella al termine di un consistente periodo di recupero, avrebbe visto qualificarsi per la finale dei Play-Off il Casale Calcio, se non può assolutamente giustificare la condotta posta in essere, può però essere tenuta in considerazione ai fini della delusione e dell’amarezza che hanno investito l’allenatore del Casale sinor Francesco Buglio. In tale contesto, che ne mitiga la gravità da un punto di vista soggettivo, vanno più propriamente collocate le espressioni notevolmente irriguardose ed offensive pronunciate dall’interessato. Nondimeno, la sanzione deve essere quantificata in modo decisamente significativo in ragione del fatto che il signor Buglio non si è limitato alle “esternazioni” verbali, ma ha anche tentato di aggredire l’arbitro, venendo a ciò impedito dall’intervento degli agenti di polizia e degli steward. Di talché, considerate le eccezionali circostanze in cui la condotta è stata posta in essere e tenuto conto del fatto che, sebbene tentata, l’aggressione nei confronti del direttore di gara non è stata consumata, la Corte accoglie parzialmente il ricorso ritenendo equo ridurre di due mesi la sanzione della squalifica irrogata al sig. Francesco Buglio, portando la stessa da 7 a 5 mesi. Pertanto, riduce al 31 ottobre 2012 la sanzione della squalifica inflitta. Dispone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Buglio Francesco riducendo al 31.10.2012 la sanzione della squalifica inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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