F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 9 Luglio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 12 Luglio 2012 1. RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: a) DELLA INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA ALLA SIGNORA ELISABETTA CORTANI; b) LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE: a) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. b) DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTE NN. 8425/829PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012 E 8417/825PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 9 Luglio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 12 Luglio 2012 1. RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: a) DELLA INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA ALLA SIGNORA ELISABETTA CORTANI; b) LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE: a) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. b) DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTE NN. 8425/829PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012 E 8417/825PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012) Con decisione resa nota sul Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012 la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, riteneva il presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile, Cortani Elisabetta e detta società, quale responsabile diretta, colpevoli della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relaz.all'art. 94 ter, comma 11 N.O.I.F. per aver omesso di ottemperare, nel previsto termine di 30 giorni, a quanto stabilito dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. (cfr. Com. Uff. n. 108 del 4.1.2012) che imponeva loro di saldare le spettanze dovute alle calciatrici Valletto Francesca e Duò Roberta, infliggendo alla Cortani l'inibizione per mesi 7 e alla società la penalizzazione di 2 punti nella classifica del Campionato 2012/2013. Contro tale pronuncia hanno reclamato a questa Corte le parti perseguite denunciando preliminarmente un'assunta violazione del diritto alla difesa per avere il primo Giudice ingiustificatamente respinto una loro istanza di differimento del dibattimento motivata dall'indisponibilità a comparire del proprio difensore a causa di documentate ragioni di salute, e sottolineando come, sia pure con ritardo, la società avesse adempiuto ai propri obblighi nei confronti delle atlete summentovate; ha chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento gravato o, in subordine, una rimodulazione meno afflittiva delle sanzioni. Questo collegio è dell'avviso che l'appello debba essere accolto. Se è vero, infatti, che ogni decisione in ordine alle istanze di rinvio dei procedimenti è rimessa alla prudente e discrezionale valutazione del competente giudicante, è però altrettanto innegabilmente vero che di tale valutazione e delle ragioni che ne costituiscono il fondamento debba essere data ampia e soddisfacente contezza alla parte istante nei casi in cui la richiesta non venga accolta. Orbene, nel caso che ne occupa, l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio emessa all'udienza del 27.6.2012 è laconicamente ed apoditticamente fondata su di un'asserita ''assenza di un'idonea motivazione'', mentre la successiva delibera di colpevolezza nessun accenno contiene circa i criteri in base ai quali l'istanza sia stata ritenuta non adeguatamente supportata da valida documentazione. Ciò confligge apertamente con le acquisizioni in atti da cui emerge che l'istanza avanzata con congruo anticipo, il 22.6.2012, rispetto alla data dell'udienza, era corredata da una nota della casa di cura privata ''Dr. Von Guggemberg '' di Bressanone, sulla cui attendibilità nessun dubbio è stato sollevato, da cui emergeva che il difensore degli incolpati, per regioni di salute, trovavasi il 27.6.2012 ivi ricoverato. Non può non convenirsi che l'inopportuna reiezione posta a base del reclamo abbia, sia pur teoricamente, comportato un nocumento per le possibilità della difesa, privata degli eventuali vantaggi, in termini di quantificazione sanzionatoria, che le sarebbero potuti derivare da un'applicazione degli istituti previsti dagli artt. 23 e 24 C.G.S.. Ne deriva, giusta quanto disposto dall'art. 37, comma 4, u.p. C.G.S., la necessità di annullare la decisione impugnata rimettendo gli atti al Giudice 'a quo'; la tassa va restituita. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo, visto l’art. 37, comma 4, ultima parte, C.G.S., dichiara la nullità del provvedimento di primo grado e rimette gli atti al primo Giudice. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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