F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 7 E 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 12 Luglio 2011 2) RICORSO DEL SIGNOR VITALE GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ EMPOLI F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE: – DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 , 3 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTE DEI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 7 E 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 12 Luglio 2011 2) RICORSO DEL SIGNOR VITALE GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ EMPOLI F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE: - DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 , 3 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTE DEI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012) A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico di Giuseppe Vitale, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante dell’Empoli FBC per rispondere delle seguenti violazioni: a) art. 1 comma 1 C.G.S., degli artt. 4 comma 2 e 10 comma 1 del Regolamento agenti di calciatori, in vigore dall’1 febbraio 2007, per essersi avvalso dell’opera dell’agente di calciatori Friniuc, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva, stipulato tra l’Empoli e il calciatore Dima il 13.8.2008, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto sui moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata stipulata con una società indicata dal Friniuc e non con l’agente personalmente; b) art. 1 comma 1 C.G.S. e degli artt. 10 comma 1 del Regolamento agenti di calciatori,per essersi avvalso della attività di agente del sig. Bruno Carpeggiani, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso, a mezzo di dichiarazione debitoria in favore della società Italian Managers Group S.r.l., di cui il Carpeggiani era il legale rappresentante, anziché dell’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva del calciatore sig. Davide Carrus in data 30.1.2009; c) art. 1 comma 1 C.G.S. e degli artt. 4 comma 2, 10 comma 1 e 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti calciatori, per essersi avvalso della attività dell’agente Begosi ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo dichiarazione debitoria e conferito incarico alla società Alberto Bergossi S.r.l., anziché all’agente personalmente per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Valdifiori così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente era titolare di formale mandato rilasciato dallo stesso calciatore; d) art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 4 comma 2 Regolamento agenti calciatori per aver conferito il 1°.7.2007 l’incarico per l’attività di ricerca de segnalazione calciatori non all’agente Tullio Tinti personalmente,ma alla società T.L.T. S.r.l. di cui il medesimo agente era il legale rappresentante; e) con riferimento all’incarico sub d) artt.1 comma1 e 10 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3 commi 1 e 3 del Regolamento agenti calciatori per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nella attività di ricerca e segnalazione di calciatori, trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; f) art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art.16 comma 3 Regolamento agenti calciatori e all’art. 93 comma 1 N.O.I.F. per non essersi assicurato che il nome dell’agente Gaetano Fedele, cui la società aveva conferito il 14.7.2007 il mandato per avvalersi delle prestazioni del calciatore Giacomazzi, fosse indicato nel contratto economico con il calciatore, stipulato il 24.7.2007; g) art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 4 comma 2 del Regolamento agenti calciatori per aver conferito con contratto 5.9.2007 l’incarico per l’attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) alla società Gama Advisery Services e non ad un agente personalmente; h) art. 1comma 1 e 10 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti ed anche in relazione all’art.1 comma 1 del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nella attività di ricerca segnalazione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento,ha inflitto al Vitale la sanzione della sospensione per mesi nove. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Vitale denunciando in via preliminare che la C.D.N. non ha motivato la dichiarata incongruità della pena concordata con la Procura Federale ex art. 23 C.G.S.. La censura è infondata. Ai sensi dell’art. 23 comma 2 C.G.S. l’organo giudicante se ritiene congrua la sanzione indicata dalle parti ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile. La norma non richiede la motivazione del giudizio di congruità,di cui invece il giudice deve dar conto quando la determina ex professo. Lo stesso criterio, per ragioni logiche vale nel caso in cui l’organo giudicante non accetta il patteggiamento. Peraltro, la motivazione del provvedimento costituirebbe una vera e propria anticipazione del giudizio. Nel merito con il primo motivo il Vitale sostiene che l ‘assenza di un formale conferimento di incarico all’agente Friniuc, dimostra che la società non si è avvalsa della sua opera personale per l’acquisto del calciatore Dima, e che peraltro il Regolamento Agenti F.I.F.A. non impone per il conferimento del mandato la sottoscrizione del modello standard. La censura è priva di fondamento,perché risulta documentalmente che l’Empoli ha stipulato il contratto di acquisto del calciatore Dima, a mezzo di scrittura privata con la società Tinny Limiteted, indicata dal Friniuc, quale intermediario della operazione e non con l’agente personalmente. Quanto al mandato, la raccomandazione, contenuta nel Regolamento F.I.F.A. di utilizzare il modello standard, non esclude, in base al Regolamento della F.I.G.C., l’obbligo per l’agente che svolge un attività rilevante per l’ordinamento federale, di sottoscrivere il mandato, a pena di inefficacia sul modello predisposto dalla Commissione Agenti conformemente al modello F.I.F.A. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione della C.D.N. che ha sanzionato la corresponsione da parte dell’Empoli F.C. di un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria in favore dell’Italian Manager Group S.r.l., anziché all’agente Carpeggiani personalmente per l’opera prestata nella stipulazione del contratto del calciatore Carrus. La censura è infondata. Il richiamo all’art. 4 comma 2 del Regolamento Agenti, vigente all’epoca dei fatti, che attribuiva all’agente il diritto di organizzare la propria attività imprenditorialmente, e la facoltà di attribuire, alla società così costituita i diritti patrimoniali derivanti dagli incarichi, non è dirimente rispetto alla violazione disciplinare contestata, in forza dello stesso comma 2, che sancisce l’obbligo di conferire l’incarico solo all’agente personalmente. Il mandato quindi non può essere conferito alla società ma solo all’agente personalmente. Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione della C.D.N. sul punto in cui ha ritenuto che il contestuale incarico della società e del calciatore Valdifiori all’agente Bergossi comportava una situazione non regolamentare di conflitto di interessi. Sostiene in contrario anzitutto, che sotto l’aspetto normativo la situazione di conflitto di interessi può essere addebitata soltanto all’agente e non anche alla società. In secondo luogo assume che la società non ha conferito alcun mandato all’agente Bergossi, come risulta dal contratto del 25.6.2008, nel quale figura quale agente del calciatore. La censura è priva di fondamento sotto entrambi profili. Sotto l’aspetto sistematico il Regolamento degli agenti disciplina anche l’attività delle società nella conclusione di un contrasto di prestazioni sportive con un calciatore. Le società pertanto, come tutti i soggetti che svolgono una attività rilevante nell’ordinamento federale, sono tenute a conformare la propria attività ai principi di lealtà, correttezza e probità, sancito dall’art. 1 C.G.S.. Alla stregua di tale principio, può già affermarsi che le società non possono concorrere, consapevolmente,con la loro condotta, a dar luogo ad una situazione di conflitto di interessi, in danno del calciatore, che il sistema ordina mentale considera di rilievo disciplinare. Tali considerazioni, di per sé sufficienti per affermare la rilevanza disciplinare del conflitto di interessi, anche nei confronti delle società, trovano ulteriore conferma nella stessa disciplina che il Regolamento agenti detta nei confronti delle società (art. 16; Doveri delle Società) al fine di impedire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi. Quanto al secondo profilo, la circostanza che nel contratto di trasferimento il Bergossi risultava agente del calciatore, non priva di fondamento il rilievo della C.D.N. che la dichiarazione debitoria nei confronti della società Alberto Bergossi S.r.l., costituiva la prova documentale del conferimento dell’incarico all’agente da parte della società. Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la C.D.N. ha ritenuto la sussistenza della violazione disciplinare ai sensi dell’art. 4 Regolamento agenti per avere conferito il mandato alla società anziché all’agente personalmente. La censura, già proposta e disattesa con il terzo motivo, resta così assorbita. Con lo stesso motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 commi 1 e 3 Regolamento agenti, e 1 comma 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in relazione all’addebito del conferimento dell’incarico di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) a soggetto non munito del titolo di D.S., sostenendo che nessuna norma dell’ordinamento federale riserva l’attività di ricerca e segnalazione di atleti ai soli D.S.. La censura è fondata e merita l’accoglimento. Il divieto ipotizzato dalla C.D.N. nei confronti degli agenti,non può invero farsi discendere dall’art.1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi,risalente al 13.6.1991 e neanche a quello approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. il 14.5.2010, in quanto la disposizione richiamata dal primo Giudice, non enuncia tra le mansioni riservate alla figura professionale del D.S., quella particolare di ricerca e segnalazione in funzione di “scouting”. Peraltro il richiamo ad una non meglio precisata giurisprudenza della C.D.N. sul punto che farebbe un generico riferimento alla funzione del D.S.” di accrescere il tasso tecnico della squadra, ancorchè non espressamente menzionato”, impedisce in radice ogni operazione analogica e interpretazione estensiva. L’unica certezza pertanto, contrariamente all’avviso della C.D.N. è quella che nell’ordinamento federale non esiste alcuna riserva di legge in ordine alla attività di “scouting”, che allo stato deve ritenersi una figura professionale aperta, non regolamentata come categoria riconosciuta dall’ordinamento e che in quanto tale può essere esercitata liberamente anche dagli agenti dei calciatori. Il quinto motivo di ricorso, relativo al punto g) dell’atto di deferimento, per la mancata indicazione del nominativo dell’agente Fedele nel contratto con il calciatore Giacomazzi è palesemente inammissibile, perché non contesta la violazione disciplinare, ma deduce come giustificazione, la mera dimenticanza, che non esclude la infrazione disciplinare, posto che ai sensi art. 3 C.G.S. i soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. L’accoglimento parziale del ricorso, comporta una diversa modulazione della sanzione, che la Corte di Giustizia Federale tenuto conto della molteplicità e della rilevanza disciplinare delle violazioni residue, ritiene congrua determinare nella misura di mesi 6 di sospensione della licenza. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vitale Giuseppe, riduce la sanzione a carico dell’appellante a 6 mesi di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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